Ufficio elettorale

  • Servizio attivo

E' l'ufficio incaricato della tenuta delle liste elettorali , delle liste di leva e delle liste dei Giudici popolari.

© sconosciuto - Licenza sconosciuta

A chi è rivolto

A tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, e ai partiti, gruppi politici e comitati promotori di raccolte di sottoscrizioni ai fini elettorali

Calci

Chi può fare domanda

I diretti interessati e i partiti, gruppi politici e comitati promotori di raccolte di sottoscrizioni ai fini elettorali

Descrizione

Il richiedente deve presentarsi presso l'ufficio elettorale e il rilascio e' immediato e gratuito.

I promotori di raccolta di sottoscrizioni, a sostegno delle proposte di referendum,di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni possono richiedere i certificati di iscrizione elettorale dei sottoscrittori.

Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non e' mai sostituibile con l'AUTOCERTIFICAZIONE.

I certificati elettorali in formato CARTACEO sono rilasciati: su richiesta dell'interessato, a persona munita di delega scritta dell'interessato, o su richiesta scritta, per conto di un partito, movimento politico, comitato, ecc., accompagnata da fotocopia di documento di identità del richiedente.

Le certificazioni elettorali potranno essere richieste anche DIGITALMENTE tramite PEC (o altro servizio di recapito certificato qualificato) dai vari soggetti titolati a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o loro delegati; promotore del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o suo delegato).

La norma prevede che ciò avvenga “mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente”, cioè del soggetto che effettivamente richiede per conto del titolare partito o soggetto promotore.

L’istanza potrà anche essere la scansione di un documento con firma autografa o un documento firmato digitalmente (in linea con quanto previsto dall’art. 65 del CAD), ma la copia di un documento d'identità personale sarà sempre necessaria.

È poi previsto che l’eventuale delega al richiedente (del titolare/rappresentante del partito o di un soggetto promotore del referendum o legge di iniziativa popolare) sia invece sempre firmata digitalmente.

In caso di richiesta via PEC, è previsto obbligatoriamente il rilascio stesso mezzo (il certificato sarà firmato esclusivamente in modalità digitale) entro 24 ore per i sottoscrittori di lista e i candidati, e 48 ore per le proposte di referendum e le leggi di iniziativa popolare.
I soggetti richiedenti, se necessario, potranno estrarne copia analogica attestandone loro stessi la conformità all’originale digitale: in tal caso la dichiarazione di conformità sarà autenticabile dagli stessi soggetti autenticatori previsti dall’art. 14 della L. 53/1990.

Come fare

ll richiedente, o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000), deve rivolgersi all'ufficio elettorale del Comune.

I promotori di raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni, possono richiedere i certificati di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, anche con documentazione cumulativa.

Il richiedente deve presentarsi presso l'ufficio elettorale e il rilascio e' immediato e gratuito.

I promotori di raccolta di sottoscrizioni, a sostegno delle proposte di referendum,di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni possono richiedere i certificati di iscrizione elettorale dei sottoscrittori.

Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non e' mai sostituibile con l'autocertificazione

I certificati elettorali in formato CARTACEO sono rilasciati: su richiesta dell'interessato, a persona munita di delega scritta dell'interessato, o su richiesta scritta, per conto di un partito, movimento politico, comitato, ecc., accompagnata da fotocopia di documento di identità del richiedente.

Le certificazioni elettorali potranno essere richieste anche DIGITALMENTE tramite PEC (o altro servizio di recapito certificato qualificato) dai vari soggetti titolati a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o loro delegati; promotore del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o suo delegato).

La norma prevede che ciò avvenga “mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente”, cioè del soggetto che effettivamente richiede per conto del titolare partito o soggetto promotore.

L’istanza potrà anche essere la scansione di un documento con firma autografa o un documento firmato digitalmente (in linea con quanto previsto dall’art. 65 del CAD), ma la copia di un documento d'identità personale sarà sempre necessaria.

È poi previsto che l’eventuale delega al richiedente (del titolare/rappresentante del partito o di un soggetto promotore del referendum o legge di iniziativa popolare) sia invece sempre firmata digitalmente.

In caso di richiesta via PEC, è previsto obbligatoriamente il rilascio stesso mezzo (il certificato sarà firmato esclusivamente in modalità digitale) entro 24 ore per i sottoscrittori di lista e i candidati, e 48 ore per le proposte di referendum e le leggi di iniziativa popolare.
I soggetti richiedenti, se necessario, potranno estrarne copia analogica attestandone loro stessi la conformità all’originale digitale: in tal caso la dichiarazione di conformità sarà autenticabile dagli stessi soggetti autenticatori previsti dall’art. 14 della L. 53/1990.

Cosa serve

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Cosa si ottiene

CERTIFICATO ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

ALCUN COSTO

Ulteriori informazioni

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