A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche sul territorio di Calci.
Comunicazione telematica di concessione in locazione di immobili o porzioni di essi per finalità turistiche.
Il servizio è rivolto a chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche sul territorio di Calci.
Le locazioni brevi e turistiche riguardano la concessione in uso, a titolo oneroso e per finalità turistiche, di immobili o porzioni di essi, senza la fornitura dei servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive. L'esercizio dell’attività può assumere natura imprenditoriale o non imprenditoriale.
Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 1571 e seguenti).
Gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione e le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, ai sensi della normativa vigente (come prescritto dall’art. 70 della L.r. 86/2016).
Inoltre hanno i seguenti obblighi:
In base alla legge regionale n. 86 del 20/12/2016 non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario e, quindi, se c'è uno scambio di alloggi per finalità turistiche, ma non c’è alcuno scambio di denaro, quel contratto non è considerato locazione turistica (rientra nella sharing economy).
La legge stabilisce che chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad es. tramite un agenzia immobiliare), comunichi, con modalità telematica, al Comune nel cui territorio gli alloggi sono situati:
a) le informazioni relative all'attività svolta, utili a fini statistici,
b) l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.
L'obbligo di comunicazione risponde alla necessità che le Amministrazioni hanno di avere un quadro conoscitivo del fenomeno delle locazioni turistiche, utile ai fini statistici, ma anche per poter meglio calibrare le politiche sul territorio.
A partire dal 1 marzo 2019 chi concede in locazione uno o più alloggi con finalità turistiche deve effettuare la comunicazione, entro 30 giorni giorni dalla stipula del primo contratto di locazione, accedendo alla pagina dei servizi su Open Toscana: https://open.toscana.it/servizi per cercare il servizio "Locazioni turistiche" relativo all'area in cui è collocata l'unità immobiliare da registrare:
- seleziona l'area/territorio di provincia/città metropolitana nella cui circoscrizione territoriale è ubicato l'alloggio;
- il sistema ti collegherà automaticamente (o tramite link inviato per e.mail) alla pagina di registrazione dove, selezionato il Comune dove è ubicato l'alloggio ed inseriti i tuoi dati, potrai procedere alla compilazione della comunicazione.
Al locatore è richiesto di comunicare informazioni relative all'attività svolta, quali, ad esempio:
- periodo durante il quale s'intende locare l'alloggio
- numero delle camere e dei posti letto disponibili;
- siti web dove viene pubblicizzato l'alloggio,
- l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.
Attraverso la piattaforma regionale, l'utente esaurisce gli adempimenti amministrativi verso il Suap, compila la sezione relativa alle presenze ISTAT e può accedere direttamente al sito web della Questura - piattaforma telematica https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/ (le credenziali saranno rilasciate dalla Questura e dovranno essere utilizzate per il caricamento dei dati anagrafici delle persone alloggiate, secondo i dettagli del regolamento visualizzabile sul programma).
Chi concede in locazione alloggi in regime di locazione breve o turistica in forma imprenditoriale, deve effettuare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Tale obbligo è stato introdotto dall’art. 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19. con decorrenza 2 novembre 2024.
La comunicazione e la SCIA devono riguardare ogni singolo alloggio locato, per cui se, ad esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche - siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti - deve effettuare 2 comunicazioni o SCIA.
Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
Sono previste, inoltre, sanzioni da € 100,00 a € 600,00 per chi omette, per più di tre volte nel corso dell'anno solare, di comunicare i flussi turistici, anche in assenza di movimento, o li trasmette parzialmente o totalmente incompleti.
Per comunicare le informazioni relative alla struttura accedi alla pagina dei servizi su Open Toscana: https://open.toscana.it/servizi per cercare il servizio "Locazioni turistiche" relativo all'area in cui è collocata l'unità immobiliare da registrare.
Il modulo di SCIA, necessario presupposto per esercitare l’attività, è disponibile sul Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) con il codice attività 55.90.40R. Accessibile al seguente link: http://aida.toscana.it/as/ss/home?idcomune=B390
L’accettazione della comunicazione in via telematica determinerà, per la locazione breve e turistica non professionale, il rilascio del codice identificativo
Per la locazione breve e turistica imprenditoriale la presentazione della SCIA, tramite Sistema telematico di Accettazione Regionale (STAR), determina l’avvio dell’attività. Per assolvere all’obbligo statistico di cui alla L.R. 86/2016, il locatore dovrà effettuare la comunicazione di cui sopra.
Gli ospiti che soggiornano nelle locazioni turistiche ubicate nel solo comune di Calci non sono soggetti a imposta di soggiorno
link alla pagina web della Regione Toscana dedicata alla nova piattaforma online