A chi è rivolto
Tutti i cittadini con disabilità accertata dall'ASL o loro tutori.
Chi può fare domanda
Cittadino disabile residente nel Comune di Calci.
Rilascio “contrassegno di parcheggio per disabili”
Tutti i cittadini con disabilità accertata dall'ASL o loro tutori.
Cittadino disabile residente nel Comune di Calci.
Il contrassegno invalidi viene rilasciato direttamente dal Comando di Polizia Municipale.
Il contrassegno è personale e non cedibile, non vincolato ad un singolo veicolo ed ha validità di cinque anni, a meno che non sia a tempo determinato in conseguenza di un'invalidità temporanea del richiedente.
Per quanto riguarda i successivi rilasci, qualora si renda necessario un rinnovo, nel caso in cui il contrassegno sia rilasciato a tempo determinato, si dovrà riottenere la certificazione da parte del dipartimento di Medicina Legale, seguendo le stesse modalità del primo rilascio. Diversamente, nel caso in cui il primo contrassegno sia stato rilasciato a tempo indeterminato, lo stesso va comunque rinnovato avendo la durata di 5 anni. Ai fini del rinnovo sarà necessario portare un certificato rilasciato direttamente dal proprio medico curate. Al momento del rilascio del nuovo contrassegno sarà necessario riconsegnare il contrassegno scaduto.
Il contrassegno deve essere esposto in originale, in modo ben visibile sul parabrezza anteriore, quando esposto sono visibili solo gli estremi dell'autorizzazione, mentre i dati che identificano il titolare, riportati sul retro, non sono visibili dall'esterno del veicolo.
Per richiedere il contrassegno l’interessato deve obbligatoriamente presentare in carta semplice (sia per l’autorizzazione con validità 5 anni che per quella a tempo determinato) la domanda nella quale, deve dichiarare sotto al propria responsabilità i dati personali e gli estremi oggettivi che giustificano la richiesta.
A questa deve allegare, oltre a due fotografie formato tessera a colori, la Certificazione medica rilasciata dall’ufficio di Medicina Legale della A.S.L. di appartenenza dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l’autorizzazione ha capacità di deambulazione impedita o ridotta.
Detta certificazione, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35, può essere sostituita dal verbale della commissione medica integrata di cui all’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riporti anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi.
Per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione in argomento alle persone non vedenti, previsto dall’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, non è stabilita una specifica certificazione. E’, quindi, sufficiente qualsiasi documento dal quale risulta accertata tale particolare invalidità dove non deve essere riportata l'attestazione di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, in quanto la condizione legittimante il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno è la cecità assoluta.
Per richiedere il contrassegno è necessario presentare la domanda con tutti gli allegati al Protocollo del Comune utilizzando il modulo prestabilito ed allegando obbligatoriamente i documenti/fotografie indicati nella richiesta, al fine di evitare ritardi o mancato rilascio del Contrassegno Invalidi. Il rilascio del contrassegno e la relativa istruttoria è curata dal Comando di Polizia Municipale.