Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

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Richiesta dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

© Comune di Calci - comune di calci

A chi è rivolto

Enti pubblici e privati

Calci

Descrizione

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni che ci riguardano o che riguardano altre persone, in tutti quei casi in cui non possiamo ricorrere all’autocertificazione e che non sono in possesso delle amministrazioni pubbliche.
Può essere usata per :

  • attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all’originale;
  • dichiarare stati (es: essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona,…); fatti (es. avere subito danni a causa di una calamità naturale o aver condonato un abuso edilizio,…), qualità personali (es. essere titolare di impresa, non essere soggetto all’imposta sui redditi,…) conosciuti direttamente dal cittadino e riferiti a se stesso o ad altri soggetti.

Non sono sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio: i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.
Non si possono effettuare dichiarazioni sostitutive di atto notorio che contengano dichiarazioni di intenzioni o propositi per il futuro (ad es: rinunciare ad un’eredità). Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.
Possono utilizzarla:

  • cittadini italiani
  • cittadini dell’Unione Europea
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici.

Possono essere autenticate solamente le firme in calce a documenti redatti in lingua italiana e che siano destinati a soggetti privati. Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 482/1999 la lingua Ufficiale della Repubblica è l’italiano, e pertanto, l’eventuale documento presentato in lingua straniera, dovrà essere fornito anche di idonea traduzione.
Per quanto riguarda l'autenticazione della sottoscrizione lo Sportello Servizi Demografici non ha una generale competenza autenticatoria, ma può autenticare solamente le sottoscrizioni apposte in calce a:

  • istanze (cioè domande, richieste) e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es: deleghe alla riscossione)
  • istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai privati (es: banche, assicurazioni)
  • richieste rivolte ad uffici della Pubblica Amministrazione per le quali non sia possibile utilizzare i metodi della semplificazione amministrativa
  • quietanze liberatorie
  • firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali;
  • firme delle dichiarazioni aventi per oggetto il passaggio di proprietà di beni mobili registrati (autoveicoli);
  • proposte di referendum, iniziative di legge, candidature elettorali.

Non è possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:

  • dichiarazioni di impegno e di volontà
  • accettazioni o rinunce d’incarico
  • procure (comunque siano denominati, sono atti con cui l’interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto )
  • deleghe
  • dichiarazioni future
  • scritture private e meri rapporti tra privati
  • dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
  • fogli in bianco

in tal caso sarà necessario rivolgersi ad un notaio.

Per autenticare la sottoscrizione occorre:

  • la presenza personale del richiedente
  • un valido documento di identità per identificare colui che appone la firma

Come fare

Occorre presentarsi presso l'Ufficio anagrafe muniti di un documento d'identità in corso di validità

Cosa si ottiene

Atto notorio

Tempi e scadenze

I tempi e le scadenze non sono al momento disponibili

Costi

0,52 centesimi

diritti di segreteria

marca da bollo
16 euro

Accedi al servizio

Casi particolari

COSA FARE SE LA PERSONA E’ IMPOSSIBILITATA AD APPORRE LA SOTTOSCRIZIONE

  • se il dichiarante non è in grado di firmare, è sufficiente che apponga un segno di croce sul documento
  • se il dichiarante, capace di intendere e di volere, ha un’impossibilità fisica alla firma (tutto quanto rientra nell’incapacità fisico/materiale di reggere una penna), al posto della firma si scriverà “impossibilitato alla firma per incapacità fisica” articolo 4 DPR 445/2000 e poi si procederà all’autentica; in questo caso comunque, il richiedente, pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento, manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione.
  • se il dichiarante, oltre a non essere in grado di firmare il documento, non è in grado di manifestare una propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere all’autenticazione della sottoscrizione. Se l’incapacità non è temporanea, i congiunti dovranno adottare le procedure di legge previste per la nomina di Amministratori di sostegno o tutori.

Qualora il richiedente sia impossibilitato alla deambulazione per età, invalidità, incidente ecc., a recarsi presso il nostro Sportello, una volta istruita la pratica, un incaricato del Comune si recherà presso il domicilio del richiedente nel Comune di Calci, per effettuare l’autentica di sottoscrizione.

Contatti

Telefono:
(+39) 050939532

E-mail:
servizidemografici@comune.calci.pi.it

E-mail:
andrea.strambi@comune.calci.pi.it

E-mail:
maretta.feliciani@comune.calci.pi.it

E-mail:
rossella.masoni@comune.calci.pi.it

PEC:
servizidemografici@pec.comune.calci.pi.it

L'ufficio è aperto nei giorni e negli orari indicati.

Dal 1 agosto al 31 agosto l'Ufficio rimarrà chiuso al pubblico nel pomeriggio.

Lun
8:30 – 12:30
Mar
8:30– 13.00, 15:00 - 17:30
Mer
8:30 – 12:30
Gio
8:30 – 12:30, 15:30 - 17:30
Ven
8:30 – 12:30
Valido dal 01/01/2022

Ufficio Segreteria e Affari generali

Segreteria agli organi istituzionali: Giunta e Consiglio

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