Descrizione
La struttura regionale competente in materia di Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) di cui al DPR 59/2013 ha approvato istruzioni operative in materia di scarichi idrici di competenza della Regione Toscana e sul riutilizzo dei reflui depurati con il Decreto n. 12520 del 07/06/2024.
Le istruzioni operative sono contenute nei seguenti documenti:
2. Assimilazione a reflui domestici di specifiche attività – Allegato B
1. Riutilizzo in proprio delle acque reflue industriali, domestiche ed assimilate, depurate.
Ad oggi non è disciplinato il riutilizzo in proprio delle acque reflue industriali, domestiche ed assimilate. L’unico riferimento noto è l’interpello della Regione Lazio al Ministero Ambiente Sicurezza Energetica, al quale il Ministero risponde affermando che l’attività di riutilizzo dei reflui depurati, non può ritenersi attività libera in senso assoluto, dovendo effettuare valutazioni sull’attività che, a monte, produce il refluo e su quella che, a valle, lo riutilizza.
Tenendo a riferimento il principio di precauzione in materia di tutela dell’ambiente e della salute umana che fa prevedere le opportune valutazioni di insieme sulla fattibilità del riutilizzo, l’obiettivo è di gestire le pratiche con il criterio della economicità del procedimento amministrativo.
Le attuali destinazioni d’uso ammissibili delle acque reflue recuperate, possono essere riadattate al contesto nel modo seguente:
a) irriguo: per l’irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia ai fini non alimentari, nonché per l’irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportivo; si considera assimilato ad irriguo, l’uso delle acque reflue che comporti contatto con il suolo naturale o comunque con le superfici permeabili, quale ad esempio il caso dell’utilizzo ai fini dell’abbattimento delle polveri per le attività che possono dare luogo ad emissioni di polveri diffuse;
b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l’alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l’alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell’utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;
c) industriale: per il lavaggio dei piazzali impermeabili di aree private a cui non consegua poi il contatto con il suolo né con corpi idrici superficiali o sotterranei, come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l’esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.
Al fine del riutilizzo, il soggetto interessato deve presentare, all’Autorità competente, apposita documentazione indicando, tra l’altro, l’idoneità dei reflui recuperati destinati al riutilizzo, in relazione agli usi previsti (ad esempio, l’assenza di salmonella, livelli attesi di E. Coli ed altri inquinanti etc). La valutazione delle condizioni per il riutilizzo è effettuata:
a) dalla Regione, per le acque reflue industriali, per le acque reflue ad esse assimilate provenienti da dilavamento recuperate e trattate, oltre alle acque reflue assimilate a domestiche;
b) dai Comuni, per le acque reflue domestiche per gli insediamenti ad uso esclusivamente residenziale.
Ai fini valutativi, e limitatamente alla destinazione di riuso irriguo e civile, l’autorità competente acquisisce il parere dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).
Per una maggiore e completa informazione si invita a scaricare l'Allegato A.
2. Assimilazione a reflui domestici di specifiche attività
In particolare puntiamo l’attenzione sugli scarichi delle piscine.
Ad oggi l’assimilazione a reflui domestici è disciplinata nel dettaglio dal regolamento regionale DPGR 46R-2008 nel quale, all’Allegato 2, si riporta in Tabella 1 l’elenco delle attività che danno luogo a scarichi assimilati a domestici nel rispetto di condizioni indicate nello stesso elenco. Nel caso di rilascio fuori dalla pubblica fognatura, lo scarico delle attività contenute nell’elenco è soggetto ad Autorizzazione Unica Ambientale.
L’istruzione operativa intende altresì chiarire alcuni aspetti inerenti la tipologia specifica degli scarichi delle piscine ad uso natatorio per le quali si rende necessario individuare anche quale debba essere inteso come “trattamento appropriato” idoneo al fine di permettere lo scarico delle acqua, senza rischi per l’ambiente e per la salute.
Al punto 27 bis della Tabella 1 di cui sopra, vengono trattate le piscine fino a 300 mc., mentre al punto 27 ter, della stessa tabella, le piscine oltre 300 mc. Si tratta di piscine ad acque fredde, cioè non riconducibili alle acque termali, né a quelle eventualmente ricomprese all’interno delle attività trattate in altri specifici punti della tabella. Relativamente alle tipologie in questione occorre fare presente che gli scarichi possono essere ricondotti allo svuotamento periodico e alle acque di controlavaggio dei filtri.
Per entrambe le tipologie di scarico deve essere assicurata un’idonea declorazione che può attuarsi decorsi 15 giorni dall’ultima disinfezione oppure attraverso sistemi di trattamento di declorazione che garantiscano una adeguata efficienza. Quindi, ai fini dello scarico, sia su suolo che in corpo idrico superficiale, delle acque di svuotamento delle piscine è da ritenersi “trattamento appropriato” il solo trattamento di declorazione con i metodi sopra indicati.
Ai fini dello scarico, sia su suolo che in corpo idrico superficiale, delle acque di controlavaggio dei filtri, il “trattamento appropriato” consiste nella sedimentazione che garantisca l’abbattimento dei solidi sospesi, oltre al processo di declorazione di cui sopra.
Per una maggiore e completa informazione si invita a scaricare l'Allegato B.