Dal 15 di Settembre 2012 è entrato in vigore il nuovo "Contrassegno di parcheggio per disabili" adeguato alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/376/CE del 4 giugno 1998.
Contemporaneamente è stato modificato il Codice della Strada per quanto riguarda le norme che regolano la circolazione e il parcheggio dei veicoli destinati all'utilizzo da parte di persone con mobilità ridotta o nulla.
La novità principale riguarda proprio il nuovo contrassegno unificato su fondo azzurro da esporre “esclusivamente in originale” sulla parte anteriore del veicolo.
Il contrassegno è, come prima, personale e non cedibile, non vincolato ad un singolo veicolo e ha validità di cinque anni, a meno che non sia a tempo determinato in conseguenza di un'invalidità temporanea del richiedente.
Quando esposto, il contrassegno rende visibili solo gli estremi dell'autorizzazione, mentre i dati che identificano il titolare, riportati sul retro, non sono visibili dall'esterno dell'auto se non dietro esibizione in caso di controlli.
Con le modifiche introdotte è prevista la sosta gratuita per i disabili anche negli stalli a pagamento se quelli riservati risultano già occupati o comunque non disponibili
SOGGETTO CHE PUO’ RICHIEDERLO
Per richiedere il contrassegno l’interessato deve obbligatoriamente presentare in carta semplice (sia per l’autorizzazione con validità 5 anni che per quella a tempo determinato) la domanda nella quale, deve dichiarare sotto al propria responsabilità i dati personali e gli estremi oggettivi che giustificano la richiesta.
A questa deve allegare, oltre a due fotografie formato tessera a colori, la Certificazione medica rilasciata dall’ufficio di Medicina Legale della A.S.L. di appartenenza dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l’autorizzazione ha capacità di deambulazione impedita o ridotta.
Detta certificazione, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35, può essere sostituita dal verbale della commissione medica integrata di cui all’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riporti anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi.
Per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione in argomento alle persone non vedenti, previsto dall’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, non è stabilita una specifica certificazione. E’, quindi, sufficiente qualsiasi documento dal quale risulta accertata tale particolare invalidità dove non deve essere riportata l'attestazione di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, in quanto la condizione legittimante il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno è la cecità assoluta.
Si specifica che i documenti/fotografie sopra indicati devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda al fine di evitare ritardi o mancato rilascio del Contrassegno Invalidi.
L’AUTORIZZAZIONE PUÒ AVERE VALIDITÀ DI 5 (CINQUE ) ANNI O A TEMPO INDETERMINATO
L’AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE RINNOVATA NEL SEGUENTE MODO:
Autorizzazione con validità di anni 5.
Il rinnovo avviene con la presentazione della Domanda nella quale si deve dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli estremi oggettivi che giustificano la richiesta allegando il Certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio oltre a due fotografie formato tessera a colori.
Autorizzazione temporanea.
Il rinnovo avviene con la presentazione della Domanda nella quale si deve dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli estremi oggettivi che giustificano la richiesta allegando la Certificazione Medica rilasciata dall’Ufficio di Medicina Legale dell’A.S.L. di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio oltre a due fotografie formato tessera a colori.
COME RICHIEDERLO
Per richiedere il contrassegno è necessario fare richiesta al Sindaco e consegnare la domanda con tutti gli allegati al Protocollo del Comune utilizzando il modulo prestabilito ed allegando obbligatoriamente i documenti/fotografie indicati nella richiesta, al fine di evitare ritardi o mancato rilascio del Contrassegno Invalidi. Il rilascio del contrassegno e la relativa istruttoria è curata dal Comando di Polizia Municipale.