La comunicazione di cessione di fabbricato è l'obbligo che grava su colui il quale cede la proprietà o il godimento di un immobile o ne consente l'uso – a qualunque titolo - esclusivo o di parte di esso per un periodo superiore a 30 giorni, compilando un apposito modulo entro le 48 ore dalla consegna dell'immobile (disciplina dettata dalla Legge N. 191/1978).

La comunicazione va inoltrata all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, cioè Questure e/o i Commissariati di Pubblica Sicurezza. Qualora nei Comuni tali Autorità mancassero essa va presentata alla Polizia Locale, consegnandola direttamente oppure per raccomandata con avviso di ricevimento con destinatario il Sindaco.

Elementi costitutivi e fondanti della comunicazione sono:
- Le generalità del cedente (proprietario), del cessionario (acquirente, conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene);
- Gli estremi del documento di identità o di riconoscimento di ambedue le figure;
- L'esatta ubicazione dell'immobile.

In caso di mancata, tardiva o incompleta presentazione della comunicazione di cessione fabbricato all'Autorità di Pubblica Sicurezza è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a €1.549,00.
Ai sensi dell'art. 16 L. 689/81 è previsto il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica
del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo della somma di € 206,00.

Il D.L. 70/2011 ha apportato delle modifiche alla suddetta normativa specificando che, in caso di compravendita di immobile e contratti di locazione registrati, non è più necessario ottemperare all'obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato. La predetta modifica normativa è efficace nei confronti dei cittadini italiani e appartenenti all'Unione Europea.

Stranieri (cittadini extracomunitari o apolidi)
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. N. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.

Nota
In caso di cessione di fabbricato a straniero si ritiene che la comunicazione di ospitalità correttamente compilata possa di fatto assorbire anche l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato avvenuta a favore dello stesso straniero. Conseguentemente in caso di mancata comunicazione di cessione di fabbricato a straniero ci si troverà di fronte all'assorbimento della violazione di cui all'art. 13 della Legge N. 19/1978 nella violazione prevista dall'art. 7 del D. Dlgs. N. 286/1998, con applicazione della sola sanzione prevista da quest'ultimo.