L'Anagrafe degli animali d’affezione è il registro nazionale dei cani, gatti e furetti destinato a riportarne i mutamenti dovuti a cause naturali e civili: nascita, cambio o rinuncia di proprietà, smarrimento e morte. Essa deve pertanto basarsi sull'identificazione univoca, irripetibile ed immodificabile del singolo animale mediante l'applicazione di un microchip nel tessuto sottocutaneo.

Per microchip s'intende una piccola piastrina, delle dimensioni di un chicco di miglio, di materiale biocompatibile, assolutamente innocuo e indolore, con stampigliato un codice unico, in grado di sfruttare il principio della radiofrequenza, così da permetterne la lettura attraverso un apposito apparecchio in qualsiasi momento della vita dell’animale.

Per i cani la registrazione è obbligatoria mentre per i gatti ed i furetti è facoltativa.

L'anagrafe degli animali è fondamentale per responsabilizzare i possessori: nel momento in cui un animale viene registrato a carico di una persona o di un Ente, questi ne diviene tutore responsabile a tutti gli effetti civili e penali.

DOVERI DEL CITTADINO

I residenti in Regione Toscana hanno il dovere di registrare i propri cani presso il Servizio Veterinario della Azienda USL di appartenenza facendo applicare il microchip entro il sessantesimo giorno di vita dell’animale. Nel caso di cani di peso inferiore a 500 grammi a sessanta giorni di età l'identificazione può essere ritardata fino agli otto mesi di vita. L'iscrizione e l'identificazione del cane può essere effettuata presso l'ambulatorio veterinario dell'Azienda U.S.L. (previo appuntamento) o presso i veterinari liberi professionisti.

Chi intende detenere nel medesimo luogo più di tre cani di età superiore ai sei mesi deve ottenere il nulla osta da parte del Comune.

Il responsabile del cane segnala per iscritto all'azienda USL di appartenenza (per i residenti nel Comune di Calci: USL 5 - U. F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Galleria Gerace, 14 (2° Piano) 56124 – Pisa):

  1. La scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;
  2. La morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si è verificato.

Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici e etologici secondo l'età, il sesso e la razza ed in particolare deve:

  • rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
  • assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
  • prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
  • garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
  • assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Si ricorda che il Comune di Calci ha adottato uno specifico REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI e che la mancanza all’obbligo di custodia comporta la sanzione amministrativa di € 100,00 ai sensi dell’articolo 44 del REGOLAMENTO COMUNALE di Polizia Rurale.

Le sanzioni amministrative di cui sopra si applicano, fatte salve, le disposizioni della legge e del codice penale in materia di animali.