PASSAGGIO DI PROPRIETA’ DI AUTOVEICOLO
Normativa:
L’articolo 7 del Decreto Bersani n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006 ha abolito l’obbligo dell’atto notarile in caso di vendita di beni mobili registrati e rimorchi. L’autentica della firma del venditore sul certificato di proprietà può essere eseguita presso gli uffici anagrafici dei Comuni e non è necessario essere residenti.
Documenti necessari:
Il venditore si deve presentare personalmente di fronte all’Ufficiale d’Anagrafe con i seguenti documenti:
- Certificato di proprietà del mezzo intestato (o in assenza di questo foglio complementare)
- Documento valido di riconoscimento e codice fiscale
- Una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’acquirente
- Una fotocopia del codice fiscale dell’acquirente
- Permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri
- 1 marca da bollo da € 16,00
- Euro 0,52 diritti di segreteria da pagare ai Servizi Demografici
Nota bene:
Se il mezzo è intestato ad una persona giuridica il certificato di proprietà deve essere firmato dal legale rappresentante della Ditta o Società che risulta intestataria del veicolo, ed è necessario che il sottoscrittore esibisca la documentazione idonea a provare i propri poteri di firma (certificato camerale originale o in copia, copia procura generale, originale della procura speciale, statuto, delibera societaria con indicazione dei poteri di firma).
Se il mezzo è intestato a più persone fisiche, sono necessarie le autentiche di firme di tutti i proprietari del bene oggetto della vendita.
ATTENZIONE:
Si precisa che all’Ufficio Servizi Demografici si effettua l’autentica della firma sull’atto e che il passaggio di proprietà vero e proprio si realizzerà soltanto se l’acquirente si presenterà al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) entro 60 giorni dall’autentica della firma.