DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni che ci riguardano o che riguardano altre persone, in tutti quei casi in cui non possiamo ricorrere all’autocertificazione e che non sono in possesso delle amministrazioni pubbliche.
Può essere usata per :
- Attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all’originale;
- Dichiarare stati (es: essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona,…); fatti (es. avere subito danni a causa di una calamità naturale o aver condonato un abuso edilizio,…), qualità personali (es. essere titolare di impresa, non essere soggetto all’imposta sui redditi,…) conosciuti direttamente dal cittadino e riferiti a se stesso o ad altri soggetti.
Non sono sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio: i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.
Non si possono effettuare dichiarazioni sostitutive di atto notorio che contengano dichiarazioni di intenzioni o propositi per il futuro (ad es: rinunciare ad un’eredità). Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.
CHI PUO’ UTILIZZARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Possono utilizzarla:
- Cittadini italiani
- Cittadini dell’Unione Europea
- Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici.
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Possono essere autenticate solamente le firme in calce a documenti redatti in lingua italiana e che siano destinati a soggetti privati. Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 482/1999 la lingua Ufficiale della Repubblica è l’italiano, e pertanto, l’eventuale documento presentato in lingua straniera, dovrà essere fornito anche di idonea traduzione.
QUANDO SI PUO’ AUTENTICARE UNA SOTTOSCRIZIONE
Lo Sportello Servizi Demografici non ha una generale competenza autenticatoria, ma può autenticare solamente le sottoscrizioni apposte in calce a:
- Istanze (cioè domande, richieste) e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es: deleghe alla riscossione)
- Istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai privati (es: banche, assicurazioni)
- Richieste rivolte ad uffici della Pubblica Amministrazione per le quali non sia possibile utilizzare i metodi della semplificazione amministrativa
- Quietanze liberatorie
- Firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali;
- Firme delle dichiarazioni aventi per oggetto il passaggio di proprietà di beni mobili registrati (autoveicoli);
- Proposte di referendum, iniziative di legge, candidature elettorali.
QUANDO NON SI PUO’ AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE
Non è possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:
- Dichiarazioni di impegno e di volontà
- Accettazioni o rinunce d’incarico
- Procure (comunque siano denominati, sono atti con cui l’interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto )
- Deleghe
- Dichiarazioni future
- Scritture private e meri rapporti tra privati
- Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
- Fogli in bianco
in tal caso sarà necessario rivolgersi ad un notaio.
COSA SERVE PER AUTENTICARE UNA SOTTOSCRIZIONE
- La presenza personale del richiedente
- Un valido documento di identità per identificare colui che appone la firma
COSA FARE SE LA PERSONA E’ IMPOSSIBILITATA AD APPORRE LA SOTTOSCRIZIONE
- Se il dichiarante non è in grado di firmare, è sufficiente che apponga un segno di croce sul documento
- Se il dichiarante, capace di intendere e di volere, ha un’impossibilità fisica alla firma (tutto quanto rientra nell’incapacità fisico/materiale di reggere una penna), al posto della firma si scriverà “impossibilitato alla firma per incapacità fisica” articolo 4 DPR 445/2000 e poi si procederà all’autentica; in questo caso comunque, il richiedente, pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento, manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione.
- Se il dichiarante, oltre a non essere in grado di firmare il documento, non è in grado di manifestare una propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere all’autenticazione della sottoscrizione. Se l’incapacità non è temporanea, i congiunti dovranno adottare le procedure di legge previste per la nomina di Amministratori di sostegno o tutori.
Qualora il richiedente sia impossibilitato alla deambulazione per età, invalidità, incidente ecc., a recarsi presso il nostro Sportello, una volta istruita la pratica, un incaricato del Comune si recherà presso il domicilio del richiedente nel Comune di Calci, per effettuare l’autentica di sottoscrizione.
ATTI E DOCUMENTI DA VALERE ALL’ESTERO
Se l’atto deve essere prodotto all’estero e se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la firma del dipendente comunale autenticatore dovrà essere legalizzata o apostillata presso la Prefettura di Pisa.
L’AUTENTICA DI COPIA
L’autentica di copia è l’attestazione di conformità al documento originale. Occorre presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe con il documento originale e una fotocopia leggibile e completa dello stesso. Inoltre bisogna esibire un documento di identità. In caso di autentica di una parte dell’originale (es. una pagina di un registro IVA) occorre presentare l’intero originale (tutto il registro IVA) e la fotocopia della pagina da autenticare.
LEGALIZZAZIONI DI FOTOGRAFIE
La legalizzazione è l’attestazione da parte di un pubblico funzionario che la fotografia presentata riproduce l’immagine dell’interessato. Le Amministrazioni competenti sono tenute a legalizzare le fotografie presentate personalmente dall’interessato. La legalizzazione di fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta al pagamento del bollo (T.U. 445/2000).