UFFICIO TRIBUTI INFORMA

 

I.C.I.  Imposta Comunale sugli Immobili 

 

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Calcolo ed esempi 

Ravvedimento operoso

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Risposte a domande frequenti

 

      

      DOVE RIVOLGERSI

      

 

UFFICIO TRIBUTI - Comune di Calci Piazza Garibaldi, 1 - 56011 Calci (PI) 

 

Funzionario Responsabile del Servizio

Dott. Michele Genovesi  

Tel. 050 – 939543                                 

e-mail     genovesim@comune.calci.pi.it

 

Responsabile Procedimento 

Sig.ra Barbara Ciotti

Telefono 050-939526

email tributi2@comune.calci.pi.it

Orario ricevimento: Martedì , Venerdì 9.00 - 12.00

                               Giovedi  15,00 - 17,00

 

    -      Telefono    050 - 939541-37

    -      fax        050 – 939557

 

        REGOLAMENTO

 

E’ possibile prenderne visione e scaricarlo all’interno del sito stesso

      

      PAGAMENTI – TERMINI – SCADENZE – MODALITA’

      

 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO  D.Lgs n. 504 del 30 Dicembre 1992 – Testo Vigente

 

POSSESSO PROTRATTO PER 12 MESI

 

ACCONTO - ENTRO IL 16 GIUGNO

Versamento della prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta per l’intero anno,

calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente. Per l'anno 2007 l'acconto andrà versato entro il 18 Giugno poichè il 16 Giugno è sabato.

 

SALDO - ENTRO IL 16 DICEMBRE

Versamento della seconda rata a saldo

dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e

detrazioni dell’anno in corso, CON EVENTUALE CONGUAGLIO . Per l'anno 2007 il versamento slitta al 17 Dicembre in quanto il giorno 16 è domenica.

 

CAMBIO DI DESTINAZIONE NELL’ANNO IN CORSO:

se nell’anno in corso l’immobile viene destinato ad altro uso, l’imposta in

acconto va calcolata applicando alla nuova fattispecie le aliquote e le

detrazioni dell’anno precedente, da conguagliarsi eventualmente con il saldo

calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno in corso.

 

POSSESSO INFERIORE A 12 MESI

Il riferimento primario per il calcolo dell’ICI è l’anno solare: da ciò, se

l’immobile oggetto d’imposta è posseduto per una sola parte dell’anno, l’ICI

sarà dovuta soltanto per mesi di possesso: più precisamente per ogni mese in cui

il possesso si è protratto per  più di quindici (15) giorni. In tal caso

l’imposta sarà rapportata all’effettivo periodo di possesso, secondo le stesse

regole di calcolo sopra indicate. IN TAL MODO ANCHE LE DETRAZIONI D’IMPOSTA, SE

DOVUTE, VENGONO CONTEGGIATE PER I SOLI MESI DI POSSESSO.

 

IN ALTERNATIVA

Versamento dell'imposta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16

GIUGNO calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno in corso.

 

L’ICI non è dovuta per importi complessivi pari o inferiori a € 2,07. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento :

1) all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi ;

2) all'euro per eccesso se la frazione è superiore ai 49 centesimi.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’ICI deve essere versata su apposito bollettino intestato alla  G.E.T. S.p.a. –

PISA, sul c/c n. 179564.

I M P O R T A N T I S S I M O !!!!  Ricordarsi di compilare il rigo COMUNE DI

UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (indicando CALCI).

Si raccomanda inoltre di scrivere accuratamente il Codice Fiscale, in modo da

evitare errori di lettura dello stesso ed il conseguente rischio che il

versamento non venga attribuito al giusto contribuente.

    

N.B. I bollettini in bianco sono reperibili presso gli Uffici Postali, e

l'Ufficio Tributi presso il Comune.

 

RIFERIMENTO NORMATIVO

 

Regolamento Imposta Comunale sugli immobili (Comune di Calci)

 

Aliquote e Condizioni anno 2007

            

ALIQUOTA ORDINARIA 7‰       Aree fabbricabili e tutto quanto non

                            inquadrabile nella classificazione successiva

 

 

 

ALIQUOTA RIDOTTA 5,3 ‰      Immobili adibiti ad abitazione principale

più DETRAZIONE DI BASE

DI € 103,29

 

                            Sono equiparate all’abitazione principale, con

                            aliquota  ridotta e detrazione:

 

                         1) abitazioni concesse in uso gratuito a ascendenti o

                            discendenti in linea retta e collaterali di primo

                            grado che la occupano quale loro abitazione 

                            principale

 

                         2) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà

                            o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce

                            la residenza in istituto di ricovero o sanitario a 

                            seguito del ricovero permanente, a condizione che la

                            stessa non risulti locata

 

                         3) due o più unità immobiliari contigue, occupate dal

                            contribuente e dai suoi familiari, a condizione che

                            venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio

                            Territorio la richiesta di unificazione catastale

                            delle stesse

 

                         4) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di

                            usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la

                            residenza in istituto di ricovero o sanitario,  

                            purché non risulti locata

 

                         5) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge

                            Obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di

                            servizio, che risulti occupata quale abitazione

                            principale dai familiari del possessore

 

                         6) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di     

                            Usufrutto da cittadino italiano residente all’estero

                            per ragioni di lavoro a condizione che non risulti

                            locata.

 

         Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza di tali condizioni per l’equiparazione all’abitazione principale,mediante dichiarazione sostitutiva da presentarsi all’Ufficio Tributi entro l’anno. Non è necessario presentare la dichiarazione per gli anni successivi quando le condizioni non sono variate mentre l’eventuale decadenza del presupposto  deve essere comunicato entro 60 gg.

 

 

 

ALIQUOTA RIDOTTA 5,3 ‰    a) Le pertinenze situate nello stesso stabile

                             dell’abitazione, quali garage, cantine, solai, box

                             e posto macchina, purché l’utilizzo avvenga da 

                             parte del proprietario o del titolare del diritto

                             reale di godimento

 

                          b) le pertinenze ubicate in edifici diversi purché

                             entro 100 metri lineari dall’abitazione principali. 

                             E’ necessario però presentare all’Ufficio tributi,

                             entro l’anno,e sia il primo anno, una dichiarazione

                             attestante la volontà di porre il locale accessorio

                             come pertinenza dell’abitazione principale.

 

MAGGIORE DETRAZIONE          PUO’ ESSERE RICHIESTA DAI SOGGETTI CHE SIANO IN

di € 258,23                  POSSESSO DI TUTTI I SEGUENTI REQUISITI:

 

                          A) nucleo familiare costituito da due

                             ultrasessantacinquenni o da due soggetti che 

                             presentino una invalidità minima del 67%,

                             con reddito non superiore a € 11.941,54

                                                                                

                                                OPPURE

 

                             da un solo ultrasessantacinquenne o da un soggetto

                             che presenti una invalidità minima del 67%, con              

                             reddito non superiore a € 9.296,26

                             Il reddito sarà maggiorato di € 2.840,51 per ogni

                             altro famigliare a carico.

   AL FINE DEL COMPUTO DEL REDDITO DEVONO ESSERE INSERITI TUTTI I REDDITI, ANCHE QUELLI ESENTI AI FINI IRPEF,ad esclusione delle indennità di accompagnamento e del reddito relativo all’abitazione e pertinenze.  IL REDDITO DI RIFERIMENTO E’ IL REDDITO IMPONIBILE PERCEPITO NELL’ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.

 

                          B) l’abitazione deve appartenere alle categorie

                             catastali A2-A3-A4-A5

 

                          C) nessuno dei componenti il nucleo familiare deve

                             possedere altro fabbricato su tutto il territorio 

                             nazionale, ad esclusione delle pertinenze della

                             abitazione principale

 

                          D) l’immobile per cui viene richiesta la maggiore

                             detrazione deve essere l’unica abitazione a

                             disposizione del nucleo familiare.

                               

                          E) L'elevazione a € 258,23 è concedibile anche nel

                             caso di abitazioni principali tra i cui componenti

                             il nucleo familiare è presente un portatore 

                             d'handicap,riconosciuto ai sensi della legge 104/92

                             che non percepisce reddito con esclusione di                      

                             eventuali assegni di accompagnamento o vitalizi.

 

        Tutte le condizioni suddette debbono risultare da una dichiarazione sostitutiva da far pervenire all’ufficio tributi ogni anno entro il 31/12. 

 

RIDUZIONE DEL 50%            E’ prevista la riduzione del 50% dell’imposta

                             calcolata nel caso di fabbricati dichiarati

                             inabitabili o inagibili ed effettivamente

                             non utilizzati. Deve trattarsi  di fabbricati

                             fatiscenti, per i quali non sia possibile         

                             ripristinare le originarie condizioni con  

                             interventi di manutenzione ordinaria o

                             straordinaria e la situazione deve essere

                             autocertificata dall’interessato OGNI ANNO.

 

 

 

 

      CALCOLO ED ESEMPI DI CALCOLO

      

 

 

Gli elementi necessari alla determinazione dell’imposta da versare sono:

 

1.      DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

2.      APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA

3.      PERIODO DI POSSESSO

4.      QUOTE DI PROPRIETA’

5.      CALCOLO DELLA DETRAZIONE, SE SPETTANTE

 

1. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

 

FABBRICATI                   La base imponibile si calcola  moltiplicando la

                             rendita catastale valida al 1°gennaio dell’anno

                             d’imposta, rivalutata del 5% per il coefficiente

                             stabilito per legge come segue:

 

                             100 per i fabbricati di categoria catastale A – B –

                             C (esclusi gli A10 e i C1)

 

                             50 per i fabbricati di categoria catastale D e A10

 

                             34 per i fabbricati di categoria catastale C1

                             

 

AREE FABBRICABILI            La base imponibile è costituita dal valore di 

                             mercato dell’area alla data del 1°gennaio dell’anno

                             di competenza

         

 

TERRENI AGRICOLI             Nel Comune di Calci, i terreni agricoli sono esenti

                             dall’ICI            

 

2. APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA

 Alla base imponibile si applica l’aliquota (ordinaria o ridotta): si ottiene

così l’imposta relativa ad un anno di possesso.

    

3. PERIODO DI POSSESSO

Si determina conteggiando i mesi in cui si è protratto il possesso o altro diritto reale di godimento escludendo i mesi per i quali il possesso è stato inferiore ai 15 giorni.

Si divide il valore ottenuto per 12 mesi e si moltiplica per il numero dei mesi di possesso.

 

4. QUOTE DI POSSESSO

Le  quote  di  possesso  sono  quelle che  risultano  dal catasto. Per suddividere l’ICI tra i

comproprietari/contitolari basta dividere il valore ottenuto per le % di possesso.

 

5. CALCOLO DELLA DETRAZIONE

La detrazione va rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare è

stata utilizzata come abitazione principale e spetta, in parti uguali, a

ciascuno dei comproprietari/contitolari che la utilizzano come tale.

La detrazione annuale si divide per 12 mesi e si moltiplica per i mesi di

possesso. la quota ottenuta si divide ulteriormente fra i comproprietari e si

sottrae il valore complessivamente ottenuto dal valore precedentemente

calcolato.

 

ESEMPI

 

1. Abitazione principale  posseduta al 100%, per l’intero anno, dal soggetto A, con rendita catastale pura pari a € 650,40

                    

         a) Rendita catastale aumentata del 5%                    

            € 650,40 + 5% =  € 682,92

              

         b) Valore imponibile                   

            € 682,92 x 100 = € 68.292,00

 

         c) Imposta lorda (aliquota prima abitazione 5,3‰)                      

            € 68.292,00 x 0.0053  =  € 361,95

 

         d) Imposta netta (applicata la detrazione)                   

            € 361,95 - € 103,29 = € 258,66                                    

  

               

2. Abitazione principale con rendita catastale  pari ad € 650,40 posseduta in comproprietà al 50% con un altro soggetto e venduta in data 20 giugno 2004

 

         a) Rendita catastale aumentata del 5%                    

            € 650,40 + 5% =  € 682,92

              

         b) Valore imponibile                  

            € 682,92 x 100 = € 68.292,00

 

         c) Imposta lorda per ogni comproprietario (aliquota prima abitazione

            5,3‰)

                                                    

            68.292,00 x 0.0053  x 6 =  € 180,97

                      12                                                 

                                                                      

            € 180,97:2 = € 90,48                                         

                                                                                

                                              

         d) Calcolo della detrazione                  

            € 103,29  x 6 = € 51,65 : 2 =  € 25,82

                   12

 

   la detrazione viene divisa per due perché entrambi i soggetti dimorano

   nell’immobile e viene rapportata al periodo di possesso, cioè a 6/12.

 

         e) Imposta netta per ogni proprietario (applicata la detrazione)       

            € 90,48 - € 25,82 = € 64,66

 

 

      

        RAVVEDIMENTO OPEROSO

      

 

 RIFERIMENTI NORMATIVI D.Lgs n. 472 del 18 Dicembre 1997

 Regolamento sulla disciplina delle entrate (Comune di Calci)

 

Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso, quando:

 

1. non abbia versato l’intero tributo

 

2. non abbia rispettato la scadenza del versamento

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE

 

   Violazione regolarizzata  ENTRO 30 GIORNI – deve essere versata:

 

        a) l’imposta o la differenza di imposta dovuta

 

        b) la sanzione del 3,75% dell’imposta stessa

 

        c) l’interesse legale calcolato dal giorno successivo alla scadenza del 

           pagamento al giorno di effettivo pagamento,nella misura del 2,5%

           annuo.  

 

   Violazione regolarizzata  ENTRO L’ANNO – deve essere versata:

 

        a) l’imposta o la differenza di imposta dovuta

 

        b) la sanzione del 6% dell’imposta stessa

 

        c) l’interesse legale calcolato dal giorno successivo alla scadenza del

           pagamento al giorno di effettivo pagamento, nella misura del 2,5% 

           annuo.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO

 

   Si utilizza il normale bollettino ICI (torna a MODALITA’ DI PAGAMENTO):

 

   - BARRARE IL QUADRATINO “RAVVEDIMENTO

 

- INSERIRE nelle caselle dedicate alle distinte voci (aree fabbricabili,

  abitazione principale, ecc.) L’IMPOSTA PURA

 

   - MAGGIORARE IL TOTALE DA VERSARE delle SANZIONI ed INTERESSI.

 

      

        MODELLI PER DICHIARAZIONI/COMUNICAZIONI

      

 

      .   MODELLO COMUNICAZIONE VARIAZIONE ICI

      ·   MODELLO DICHIARAZIONE PER USO GRATUITO

      ·   MODELLO ALTRE DICHIARAZIONI

      ·   MODELLO RICHIESTA MAGGIORE DETRAZIONE

 

   MODELLO COMUNICAZIONE VARIAZIONE ICI (1)

   Da utilizzarsi per comunicare ogni variazione relativa all’immobile quali ad 

   esempio:

 

      -   Variazioni derivanti da vendita/acquisto

      -   variazioni derivanti da mutate percentuali di possesso

      -   Variazioni  che comportino comunque un versamento diverso .

         

   La comunicazione deve essere presentata entro novanta (90) giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, anche a mezzo posta, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si e’ verificata la modificazione.

 

LA FIRMA IN CALCE E’ ESENTE DA AUTENTICA

 

     (1)  Il modello sostituisce, a norma di legge, la dichiarazione ICI secondo la modalità ministeriale, prevista all’art. 10, comma 4,del D.Lgs. n. 504/1992.

 

          Il modello è scaricabile nella sezione Modulistica dell'ufficio

 

 

 

 

   MODELLO DICHIARAZIONE PER USO GRATUITO

   Si tratta di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da sottoscrivere di fronte all’addetto a riceverla, o allegando alla stessa,

copia di valido documento di identità: in tal caso la dichiarazione può

essere recapitata da terzi o a mezzo posta

 

   Il modello è scaricabile nella sezione Modulistica dell'ufficio

 

   MODELLO ALTRE DICHIARAZIONI (2)

   Modello da utilizzarsi per dichiarare gli altri presupposti  previsti per l’equiparazione del

   fabbricato alla abitazione principale.

 

(2)        Per le modalità di sottoscrizione e di consegna, si veda il modello dichiarazione uso

     gratuito.

 

   MODELLO RICHIESTA MAGGIORE DETRAZIONE (3)

   Il modello è scaricabile nella sezione Modulistica dell'ufficio

 

(3)        Per le modalità di sottoscrizione e di consegna,si veda il modello dichiarazione uso

     gratuito.

 

        RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

 

1 - CHI DEVE VERSARE L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)?

    I contribuenti (soggetti passivi) interessati al versamento dell’ICI sono:

 

    - il proprietario dell’immobile (fabbricati, aree fabbricabili siti nel

      territorio dello Stato) Nel Comune di Calci, sono esenti dall’ICI i 

      terreni agricoli;

 

    - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione sull’immobile

      (per cui obbligato al pagamento del tributo non è il proprietario, ma il 

      titolare del relativo diritto reale di godimento);

 

-        il titolare del diritto reale di enfiteusi e superficie sull’immobile ed 

   il locatario di immobili oggetto di locazione finanziaria;

 

-        nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il 

       concessionario.

 

2 – QUAL’E’ LA DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI ICI?

    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che  

    La possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi

    familiari dimorano abitualmente. Solitamente la dimora abituale, coincide

    con la residenza.

    Per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente

    Adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di

    proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.

 

3 - COME SI CALCOLA LA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE?

    La detrazione va rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare

    è stata utilizzata come abitazione principale e spetta, in parti uguali, a

    ciascun soggetto che dimori nell’immobile, prescindendo quindi dalle quote

    di proprietà o di diritto reale di godimento

 

4 - COME SI CALCOLA L’ICI?

    L’ammontare dell’imposta dovuta sarà quindi determinata applicando alla base

    Imponibile (valore), calcolata come suddetto, a seconda del tipo di

    immobile,l’aliquota vigente, per l’anno di competenza, nel Comune dove è

    situato l’immobile.

    Per il pagamento, secondo l’art. 18, comma 1 della Legge Finanziaria

    2001(legge 388/2000),a partire dal 2001, la rata di acconto (che si paga

    entro il 16 giugno) è passata dal 45% annuo al 50% e viene calcolata “sulla

    base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente”.

    Il saldo (che si paga entro il 16 dicembre) invece, viene calcolato

    sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno in corso.

 

5 - COME SI PUO’ CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA ICI VERSATA IN ECCESSO?

    E’ sufficiente presentare all’ufficio domanda di rimborso ICI delle somme

    versate e non dovute, entro 5 anni dalla data del pagamento, corredata delle

    copie delle ricevute di versamento. Sulle somme dovute al contribuente

    spettano gli interessi di mora nella misura indicata dalla normativa

    vigente.