UFFICIO TRIBUTI INFORMA
I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili
Dove rivolgersi
Regolamento
Pagamenti - termini - scadenze
Aliquote e Condizioni
Calcolo ed esempi
Ravvedimento operoso
Modelli per Dichiarazioni/Comunicazioni
Risposte a domande frequenti
DOVE
RIVOLGERSI
UFFICIO TRIBUTI - Comune di Calci Piazza Garibaldi, 1 - 56011 Calci (PI)
Funzionario Responsabile
del Servizio
Dott. Michele Genovesi
Tel. 050 – 939543
e-mail genovesim@comune.calci.pi.it
Responsabile
Procedimento
Sig.ra Barbara Ciotti
Telefono 050-939526
email tributi2@comune.calci.pi.it
Orario ricevimento: Martedì , Venerdì 9.00 - 12.00
Giovedi 15,00 - 17,00
- Telefono 050 - 939541-37
- fax 050 – 939557
REGOLAMENTO
E’ possibile prenderne visione e scaricarlo all’interno del sito stesso
PAGAMENTI –
TERMINI – SCADENZE – MODALITA’
RIFERIMENTO NORMATIVO D.Lgs n. 504 del 30 Dicembre 1992 – Testo Vigente
POSSESSO PROTRATTO PER 12 MESI
ACCONTO - ENTRO IL 16 GIUGNO
Versamento della prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta per l’intero anno,
calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente. Per l'anno 2007 l'acconto andrà versato entro il 18 Giugno poichè il 16 Giugno è sabato.
SALDO - ENTRO IL 16 DICEMBRE
Versamento della seconda rata a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e
detrazioni dell’anno in corso, CON EVENTUALE CONGUAGLIO . Per l'anno 2007 il versamento slitta al 17 Dicembre in quanto il giorno 16 è domenica.
CAMBIO DI DESTINAZIONE NELL’ANNO IN CORSO:
se nell’anno in corso l’immobile viene destinato ad altro uso, l’imposta in
acconto va calcolata applicando alla nuova fattispecie le aliquote e le
detrazioni dell’anno precedente, da conguagliarsi eventualmente con il saldo
calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno in corso.
POSSESSO INFERIORE A 12 MESI
Il riferimento primario per il calcolo dell’ICI è l’anno solare: da ciò, se
l’immobile oggetto d’imposta è posseduto per una sola parte dell’anno, l’ICI
sarà dovuta soltanto per mesi di possesso: più precisamente per ogni mese in cui
il possesso si è protratto per più di quindici (15) giorni. In tal caso
l’imposta sarà rapportata all’effettivo periodo di possesso, secondo le stesse
regole di calcolo sopra indicate. IN TAL MODO ANCHE LE DETRAZIONI D’IMPOSTA, SE
DOVUTE, VENGONO CONTEGGIATE PER I SOLI MESI DI POSSESSO.
IN ALTERNATIVA
Versamento dell'imposta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16
GIUGNO calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno in corso.
L’ICI non è dovuta per importi complessivi pari o inferiori a € 2,07. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento :
1) all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi ;
2) all'euro per eccesso se la frazione è superiore ai 49 centesimi.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’ICI deve essere versata su apposito bollettino intestato alla G.E.T. S.p.a. –
PISA, sul c/c n. 179564.
I M P O R T A N T I S S I M O !!!! Ricordarsi di compilare il rigo COMUNE DI
UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (indicando CALCI).
Si raccomanda inoltre di scrivere accuratamente il Codice Fiscale, in modo da
evitare errori di lettura dello stesso ed il conseguente rischio che il
versamento non venga attribuito al giusto contribuente.
N.B. I bollettini in bianco sono reperibili presso gli Uffici Postali, e
l'Ufficio Tributi presso il Comune.
RIFERIMENTO NORMATIVO
Regolamento Imposta Comunale sugli immobili (Comune di Calci)
Aliquote e Condizioni anno
2007
ALIQUOTA ORDINARIA 7‰ Aree fabbricabili e tutto quanto non
inquadrabile nella classificazione successiva
ALIQUOTA RIDOTTA 5,3 ‰ Immobili
adibiti ad abitazione principale
più DETRAZIONE DI BASE
DI € 103,29
Sono equiparate all’abitazione principale, con
aliquota ridotta e detrazione:
1) abitazioni concesse in uso gratuito a ascendenti o
discendenti in linea retta e collaterali di primo
grado che la occupano quale loro abitazione
principale
2) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a
seguito del ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata
3) due o più unità immobiliari contigue, occupate dal
contribuente e dai suoi familiari, a condizione che
venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio
Territorio la richiesta di unificazione catastale
delle stesse
4) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la
residenza in istituto di ricovero o sanitario,
purché non risulti locata
5) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge
Obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di
servizio, che risulti occupata quale abitazione
principale dai familiari del possessore
6) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di
Usufrutto da cittadino italiano residente all’estero
per ragioni di lavoro a condizione che non risulti
locata.
Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza di tali condizioni per l’equiparazione all’abitazione principale,mediante dichiarazione sostitutiva da presentarsi all’Ufficio Tributi entro l’anno. Non è necessario presentare la dichiarazione per gli anni successivi quando le condizioni non sono variate mentre l’eventuale decadenza del presupposto deve essere comunicato entro 60 gg.
ALIQUOTA RIDOTTA 5,3 ‰ a) Le pertinenze situate nello stesso stabile
dell’abitazione, quali garage, cantine, solai, box
e posto macchina, purché l’utilizzo avvenga da
parte del proprietario o del titolare del diritto
reale di godimento
b) le pertinenze ubicate in edifici diversi purché
entro
E’ necessario però presentare all’Ufficio tributi,
entro l’anno,e sia il primo anno, una dichiarazione
attestante la volontà di porre il locale accessorio
come pertinenza dell’abitazione principale.
MAGGIORE DETRAZIONE
PUO’ ESSERE
RICHIESTA DAI SOGGETTI CHE SIANO IN
di € 258,23 POSSESSO DI TUTTI I SEGUENTI REQUISITI:
A) nucleo familiare costituito da due
ultrasessantacinquenni o da due soggetti che
presentino una invalidità minima del 67%,
con reddito non superiore a € 11.941,54
OPPURE
da un solo ultrasessantacinquenne o da un soggetto
che presenti una invalidità minima del 67%, con
reddito non superiore a € 9.296,26
Il reddito sarà maggiorato di € 2.840,51 per ogni
altro famigliare a carico.
AL FINE DEL COMPUTO DEL REDDITO DEVONO ESSERE INSERITI TUTTI I REDDITI, ANCHE QUELLI ESENTI AI FINI IRPEF,ad esclusione delle indennità di accompagnamento e del reddito relativo all’abitazione e pertinenze. IL REDDITO DI RIFERIMENTO E’ IL REDDITO IMPONIBILE PERCEPITO NELL’ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.
B) l’abitazione deve appartenere alle categorie
catastali A2-A3-A4-A5
C) nessuno dei componenti il nucleo familiare deve
possedere altro fabbricato su tutto il territorio
nazionale, ad esclusione delle pertinenze della
abitazione principale
D) l’immobile per cui viene richiesta la maggiore
detrazione deve essere l’unica abitazione a
disposizione del nucleo familiare.
E) L'elevazione a € 258,23 è concedibile anche nel
caso di abitazioni principali tra i cui componenti
il nucleo familiare è presente un portatore
d'handicap,riconosciuto ai sensi della legge 104/92
che non percepisce reddito con esclusione di
eventuali assegni di accompagnamento o vitalizi.
Tutte le condizioni suddette debbono risultare da una dichiarazione sostitutiva da far pervenire all’ufficio tributi ogni anno entro il 31/12.
RIDUZIONE DEL 50% E’ prevista la riduzione del 50% dell’imposta
calcolata nel caso di fabbricati dichiarati
inabitabili o inagibili ed effettivamente
non utilizzati. Deve trattarsi di fabbricati
fatiscenti, per i quali non sia possibile
ripristinare le originarie condizioni con
interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria e la situazione deve essere
autocertificata dall’interessato OGNI ANNO.
CALCOLO ED ESEMPI
DI CALCOLO
Gli elementi necessari alla determinazione dell’imposta da versare sono:
1. DETERMINAZIONE
DELLA BASE IMPONIBILE
2. APPLICAZIONE
DELL’ALIQUOTA
3. PERIODO DI
POSSESSO
4. QUOTE DI
PROPRIETA’
5. CALCOLO DELLA
DETRAZIONE, SE SPETTANTE
1. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
FABBRICATI La base imponibile si calcola moltiplicando la
rendita catastale valida al 1°gennaio dell’anno
d’imposta, rivalutata del 5% per il coefficiente
stabilito per legge come segue:
100 per i fabbricati di categoria catastale A – B –
C (esclusi gli A10 e i C1)
50 per i fabbricati di categoria catastale D e A10
34 per i fabbricati di categoria catastale C1
AREE FABBRICABILI
La base imponibile
è costituita dal valore di
mercato dell’area alla data del 1°gennaio dell’anno
di competenza
TERRENI AGRICOLI Nel Comune di Calci, i terreni agricoli sono esenti
dall’ICI
2.
APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA
Alla base imponibile si applica l’aliquota (ordinaria o ridotta): si ottiene
così l’imposta relativa ad un anno di possesso.
3.
PERIODO DI POSSESSO
Si determina conteggiando i mesi in cui si è protratto il possesso o altro diritto reale di godimento escludendo i mesi per i quali il possesso è stato inferiore ai 15 giorni.
Si divide il valore ottenuto per 12 mesi e si moltiplica per il numero dei mesi di possesso.
4.
QUOTE DI POSSESSO
Le quote di possesso sono quelle che risultano dal catasto. Per suddividere l’ICI tra i
comproprietari/contitolari basta dividere il valore ottenuto per le % di possesso.
5.
CALCOLO DELLA DETRAZIONE
La detrazione va rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare è
stata utilizzata come abitazione principale e spetta, in parti uguali, a
ciascuno dei comproprietari/contitolari che la utilizzano come tale.
La detrazione annuale si divide per 12 mesi e si moltiplica per i mesi di
possesso. la quota ottenuta si divide ulteriormente fra i comproprietari e si
sottrae il valore complessivamente ottenuto dal valore precedentemente
calcolato.
ESEMPI
1. Abitazione principale posseduta al 100%, per l’intero anno, dal soggetto A, con rendita catastale pura pari a € 650,40
a) Rendita catastale aumentata del 5%
€ 650,40 + 5% = € 682,92
b) Valore imponibile
€ 682,92 x 100 = € 68.292,00
c) Imposta lorda (aliquota prima abitazione 5,3‰)
€ 68.292,00 x 0.0053 = € 361,95
d) Imposta netta (applicata la detrazione)
€ 361,95 - € 103,29 = € 258,66
2. Abitazione principale con rendita catastale pari ad € 650,40 posseduta in comproprietà al 50% con un altro soggetto e venduta in data 20 giugno 2004
a) Rendita catastale aumentata del 5%
€ 650,40 + 5% = € 682,92
b) Valore imponibile
€ 682,92 x 100 = € 68.292,00
c) Imposta lorda per ogni comproprietario (aliquota prima abitazione
5,3‰)
€ 68.292,00 x 0.0053 x 6 = € 180,97
12
€ 180,97:2 = € 90,48
d) Calcolo della detrazione
€ 103,29 x 6 = € 51,65 : 2 = € 25,82
12
la detrazione viene divisa per due perché entrambi i soggetti dimorano
nell’immobile e viene rapportata al periodo di possesso, cioè a 6/12.
e) Imposta netta per ogni proprietario (applicata la detrazione)
€ 90,48 - € 25,82 = € 64,66
RAVVEDIMENTO
OPEROSO
RIFERIMENTI NORMATIVI D.Lgs n. 472 del 18 Dicembre 1997
Regolamento sulla disciplina delle entrate (Comune di Calci)
Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso, quando:
1. non abbia versato l’intero tributo
2. non abbia rispettato la scadenza del versamento
RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE
Violazione regolarizzata ENTRO 30 GIORNI – deve essere versata:
a) l’imposta o la differenza di imposta dovuta
b) la sanzione del 3,75% dell’imposta stessa
c) l’interesse legale calcolato dal giorno successivo alla scadenza del
pagamento al giorno di effettivo pagamento,nella misura del 2,5%
annuo.
Violazione regolarizzata ENTRO L’ANNO – deve essere versata:
a) l’imposta o la differenza di imposta dovuta
b) la sanzione del 6% dell’imposta stessa
c) l’interesse legale calcolato dal giorno successivo alla scadenza del
pagamento al giorno di effettivo pagamento, nella misura del 2,5%
annuo.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Si utilizza il normale bollettino ICI (torna a MODALITA’ DI PAGAMENTO):
- BARRARE IL QUADRATINO “RAVVEDIMENTO”
- INSERIRE nelle caselle dedicate alle distinte voci (aree fabbricabili,
abitazione principale, ecc.) L’IMPOSTA PURA
- MAGGIORARE IL TOTALE DA VERSARE delle SANZIONI ed INTERESSI.
MODELLI
PER DICHIARAZIONI/COMUNICAZIONI
. MODELLO COMUNICAZIONE VARIAZIONE ICI
· MODELLO
DICHIARAZIONE PER USO GRATUITO
· MODELLO ALTRE DICHIARAZIONI
· MODELLO
RICHIESTA MAGGIORE DETRAZIONE
MODELLO COMUNICAZIONE
VARIAZIONE ICI (1)
Da utilizzarsi per comunicare ogni variazione relativa all’immobile quali ad
esempio:
- Variazioni derivanti da vendita/acquisto
- variazioni derivanti da mutate percentuali di possesso
- Variazioni che comportino comunque un versamento diverso .
La comunicazione deve essere presentata entro novanta (90) giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, anche a mezzo posta, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si e’ verificata la modificazione.
(1) Il modello sostituisce, a norma di legge, la dichiarazione ICI secondo la modalità ministeriale, prevista all’art. 10, comma 4,del D.Lgs. n. 504/1992.
Il modello è scaricabile
nella sezione Modulistica dell'ufficio
MODELLO DICHIARAZIONE PER USO
GRATUITO
Si tratta di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da sottoscrivere di fronte all’addetto a riceverla, o allegando alla stessa,
copia di valido documento di identità: in tal caso la dichiarazione può
essere recapitata da terzi o a mezzo posta
Il modello è scaricabile nella sezione Modulistica dell'ufficio
MODELLO ALTRE DICHIARAZIONI (2)
Modello da utilizzarsi per dichiarare gli altri presupposti previsti per l’equiparazione del
fabbricato alla abitazione principale.
(2) Per le modalità di sottoscrizione e di consegna, si veda il modello dichiarazione uso
gratuito.
MODELLO RICHIESTA MAGGIORE DETRAZIONE (3)
Il modello è scaricabile nella sezione Modulistica dell'ufficio
(3) Per le modalità di sottoscrizione e di consegna,si veda il modello dichiarazione uso
gratuito.
RISPOSTE
A DOMANDE FREQUENTI
1 - CHI DEVE VERSARE L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)?
I contribuenti (soggetti passivi) interessati al versamento dell’ICI sono:
- il proprietario dell’immobile (fabbricati, aree fabbricabili siti nel
territorio dello Stato) Nel Comune di Calci, sono esenti dall’ICI i
terreni agricoli;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione sull’immobile
(per cui obbligato al pagamento del tributo non è il proprietario, ma il
titolare del relativo diritto reale di godimento);
- il titolare del diritto reale di enfiteusi e superficie sull’immobile ed
il locatario di immobili oggetto di locazione finanziaria;
- nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il
concessionario.
2 – QUAL’E’
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che
La possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi
familiari dimorano abitualmente. Solitamente la dimora abituale, coincide
con la residenza.
Per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente
Adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.
3 - COME SI CALCOLA
La detrazione va rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare
è stata utilizzata come abitazione principale e spetta, in parti uguali, a
ciascun soggetto che dimori nell’immobile, prescindendo quindi dalle quote
di proprietà o di diritto reale di godimento
4 - COME SI CALCOLA L’ICI?
L’ammontare dell’imposta dovuta sarà quindi determinata applicando alla base
Imponibile (valore), calcolata come suddetto, a seconda del tipo di
immobile,l’aliquota vigente, per l’anno di competenza, nel Comune dove è
situato l’immobile.
Per il pagamento, secondo l’art. 18, comma 1 della Legge Finanziaria
2001(legge 388/2000),a partire dal 2001, la rata di acconto (che si paga
entro il 16 giugno) è passata dal 45% annuo al 50% e viene calcolata “sulla
base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente”.
Il saldo (che si paga entro il 16 dicembre) invece, viene calcolato
sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno in corso.
5 - COME SI PUO’ CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA ICI VERSATA IN ECCESSO?
E’ sufficiente presentare all’ufficio domanda di rimborso ICI delle somme
versate e non dovute, entro 5 anni dalla data del pagamento, corredata delle
copie delle ricevute di versamento. Sulle somme dovute al contribuente
spettano gli interessi di mora nella misura indicata dalla normativa
vigente.