COMUNE  DI  CALCI
                                 -Provincia di Pisa-

 

 

ICI informa - Imposta Comunale sugli Immobili

 

 

 

 

Ø  Dove rivolgersi

Ø  Regolamento

Ø  Pagamenti - termini - scadenze

Ø  Aliquote e Condizioni

Ø  Calcolo ed esempi  

Ø  Ravvedimento operoso

Ø  Modelli per Dichiarazioni/Comunicazioni

Ø  Risposte a domande frequenti

 

      

      

 Dove rivolgersi

 

 

 

I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI PER LE OPPORTUNE INFORMAZIONI E VERIFICHE PRESSO:

UFFICIO TRIBUTI - Comune di Calci Piazza Garibaldi, 1 - 56011 Calci  - 56011 Calci (PI) - Tel. 050/939541-37
Orario sportelli: martedì e venerdì 09.00 - 12.00 - giovedì, 15.00 - 17.00
Oppure:
- a mezzo fax al numero: 050/939557 

 

 

Funzionario Responsabile del Servizio

Dott. Michele Genovesi  

Tel. 050 – 939543                                

email  :   genovesim@comune.calci.pi.it

 

Responsabile Procedimento 

Sig.ra Barbara Ciotti

Tel. 050-939526

email  :   tributi2@comune.calci.pi.it

 

       

 

 Regolamento ICI

 

E’ possibile prenderne visione e scaricarlo all’interno del sito stesso

 

 

 

 

 Pagamenti: termini - scadenze - modalità

 

 

Il Consiglio Comunale con delibera n° 22 del 30/03/2009 ha confermato, per l’anno 2009, le aliquote ICI dell’anno precedente nella misura del 7‰ per l’aliquota ordinaria e del 5,3‰ per l’aliquota ridotta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e la detrazione di € 103,29.

Si ricorda che in base al Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008 (Gazzetta Ufficiale N. 174 del 26 Luglio 2008) è ESENTE dall’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono altresì esenti:

 - le pertinenze situate nello stesso stabile dell’abitazione principale, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

- le pertinenze ubicate in edifici diversi, purché non distino oltre 100 m. lineari dall’abitazione principale, è necessario però presentare all'ufficio tributi, entro l’anno, una dichiarazione attestante la volontà di porre il locale accessorio come pertinenza dell'abitazione principale;

- sono equiparate all’abitazione principale e quindi esenti:

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito del ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a ascendenti, discendenti in linea retta di 1° grado e collaterali di 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

 c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che à stata presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime;

 d) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

E’ considerata abitazione principale anche quella dei separati e divorziati, non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto del reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune dove è situata la casa coniugale.

Per i rimanenti casi in cui è dovuto il versamento dell’ICI, si deve utilizzare l’apposito bollettino intestato a Equitalia Cerit SPA Calci-PI-ICI, sul c/c n. 88644364

 

 

 

 

SCADENZE ICI: ACCONTO 16 GIUGNO – SALDO 16 DICEMBRE

 

ACCONTO - ENTRO IL 16 GIUGNO

Versamento della prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta per l’intero anno, calcolata sulla base delle aliquote deliberate.

 

SALDO - ENTRO IL 16 DICEMBRE

Versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno in corso, CON EVENTUALE CONGUAGLIO.

 

CAMBIO DI DESTINAZIONE NELL’ANNO IN CORSO:

se nell’anno in corso l’immobile viene destinato ad altro uso, l’imposta in acconto va calcolata applicando alla nuova fattispecie le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, da conguagliarsi eventualmente con il saldo calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno in corso.

 

 

 

POSSESSO INFERIORE A 12 MESI:

Il riferimento primario per il calcolo dell’ICI è l’anno solare: da ciò, se l’immobile oggetto d’imposta è posseduto per una sola parte dell’anno, l’ICI sarà dovuta soltanto per mesi di possesso: più precisamente per ogni mese in cui il possesso si è protratto per  più di quindici (15) giorni. In tal caso l’imposta sarà rapportata all’effettivo periodo di possesso, secondo le stesse regole di calcolo sopra indicate.

 

IN ALTERNATIVA:

Versamento dell'imposta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 GIUGNO calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno in corso.

 

L’ICI non è dovuta per importi complessivi pari o inferiori a € 12,00. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento :

1) all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi ;

2) all'euro per eccesso se la frazione è superiore ai 49 centesimi.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

L’ICI deve essere versata su apposito bollettino intestato a  Equitalia Cerit SPA Calci-PI-ICI, sul c/c n. 88644364, oppure tramite modello F24 nell'apposita "Sezione Ici ed altri tributi locali" indicando come "Codice Catastale Comune" il codice B390, e utilizzando in compensazione i crediti derivanti da altre imposte.

I Codici Tributo sono pubblicati sul sito dell' Agenzia delle Entrate : http://www.agenziaentrate.it

 

I M P O R T A N T I S S I M O !!!!  Ricordarsi di compilare il rigo COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (indicando CALCI).

Si raccomanda inoltre di scrivere accuratamente il Codice Fiscale, in modo da evitare errori di lettura dello stesso ed il conseguente rischio che il versamento non venga attribuito al giusto contribuente.

    

N.B. I bollettini in bianco sono reperibili presso gli Uffici Postali, e l'Ufficio Tributi presso il Comune.

 

RIFERIMENTO NORMATIVO:

D.Lgs n. 504 del 30 Dicembre 1992 – Testo Vigente e il Regolamento Imposta Comunale sugli immobili (Comune di Calci) – Legge n. 126 del 24/07/08.  

 

 

 Aliquote e Condizioni anno 2009

 

               Aliquote

 

ALIQUOTA ORDINARIA 7‰ :     Aree fabbricabili e tutto quanto non inquadrabile nella classificazione successiva

 

 

 

ALIQUOTA RIDOTTA 5,3 ‰  :          Immobili adibiti ad abitazione principale

più DETRAZIONE DI BASE

DI € 103,29

 

Ai fini dell’applicazione sono equiparate all’abitazione principale, con aliquota  ridotta e detrazione:

 

  1)  abitazioni concesse in uso gratuito a ascendenti o discendenti in linea retta e collaterali  di primo grado che la occupano quale loro abitazione principale;

 

  2)  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito del ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

  3) due o più unità immobiliari contigue, occupate dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio Territorio la richiesta di unificazione catastale delle stesse;

 

  4) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, purché non risulti locata;

 

  5) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, che risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore;

 

  6) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di Usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata.

 

  N.B. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza di tali condizioni per l’equiparazione all’abitazione principale,mediante dichiarazione sostitutiva da presentarsi all’Ufficio Tributi entro l’anno. Non è necessario presentare la dichiarazione per gli anni successivi quando le condizioni non sono variate mentre l’eventuale decadenza del presupposto  deve essere comunicato entro 60 gg.

 

 

 

ALIQUOTA RIDOTTA 5,3 ‰ :

a) Le pertinenze situate nello stesso stabile dell’abitazione, quali garage, cantine, solai, box

    e posto macchina, purché l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento;

 

   b) le pertinenze ubicate in edifici diversi purché entro 100 metri lineari dall’abitazione principali.  E’ necessario però presentare all’Ufficio tributi, entro l’anno,e solo il primo anno, una dichiarazione attestante la volontà di porre il locale accessorio come pertinenza dell’abitazione principale. L'eventuale decadenza delle condizioni deve essere comunicata entro 60 gg.

 

RIDUZIONE DEL 50%:  

E’ prevista la riduzione del 50% dell’imposta calcolata nel caso di fabbricati dichiarati  inabitabili o inagibili ed effettivamente non utilizzati. Deve trattarsi  di fabbricati  fatiscenti, per i quali non sia possibile ripristinare le originarie condizioni con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e la situazione deve essere autocertificata dall’interessato OGNI ANNO.

 

 

 

  Esempi di calcolo dell'I.C.I.

 

 

 

Gli elementi necessari alla determinazione dell’imposta da versare sono:

 

1.      DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

2.      APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA

3.      PERIODO DI POSSESSO

4.      QUOTE DI PROPRIETA’

5.      CALCOLO DELLA DETRAZIONE, SE SPETTANTE

 

1. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

 

FABBRICATI :  La base imponibile si calcola  moltiplicando la rendita catastale valida al  1°gennaio dell’anno d’imposta, rivalutata del 5% per il coefficiente stabilito per legge come segue:

 

                             100 per i fabbricati di categoria catastale A – C (esclusi gli A10 e i C1)

 

                             140 per i fabbricati di categoria catastale B (ai sensi dell'art.2, c.45 L.286/06)

 

                             50 per i fabbricati di categoria catastale D e A10

 

                             34 per i fabbricati di categoria catastale C1

                             

 

AREE FABBRICABILI :  La base imponibile è costituita dal valore di mercato dell’area alla data del 1°gennaio dell’anno di competenza.  Per quanto riguarda i valori medi di mercato delle aree fabbricabili presenti nel Comune di Calci per l’anno 2008 si consiglia di contattare l’Ufficio Tributi.

         

 

TERRENI AGRICOLI  :   Nel Comune di Calci, i terreni agricoli sono esenti  dall’ICI            

 

2. APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA

 Alla base imponibile si applica l’aliquota (ordinaria o ridotta): si ottiene così l’imposta relativa ad un anno di possesso.

    

3. PERIODO DI POSSESSO

Si determina conteggiando i mesi in cui si è protratto il possesso o altro diritto reale di godimento escludendo i mesi per i quali il possesso è stato inferiore ai 15 giorni.

Si divide il valore ottenuto per 12 mesi e si moltiplica per il numero dei mesi di possesso.

 

4. QUOTE DI POSSESSO

Le  quote  di  possesso  sono  quelle che  risultano  dal catasto. Per suddividere l’ICI tra i comproprietari/contitolari basta dividere il valore ottenuto per le % di possesso.

 

5. CALCOLO DELLA DETRAZIONE

La detrazione va rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale e spetta, in parti uguali, a ciascuno dei comproprietari/contitolari che la utilizzano come tale. La detrazione annuale si divide per 12 mesi e si moltiplica per i mesi di possesso. la quota ottenuta si divide ulteriormente fra i comproprietari e si sottrae il valore complessivamente ottenuto dal valore precedentemente calcolato.

 

      

 Ravvedimento operoso

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI D.Lgs n. 472 del 18 Dicembre 1997 e il Regolamento sulla disciplina delle Entrate  del Comune di Calci.

 

Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso, quando:

 

1. non abbia versato l’intero tributo

 

2. non abbia rispettato la scadenza del versamento

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE

 

   Violazione regolarizzata  ENTRO 30 GIORNI – deve essere versata:

 

        a) l’imposta o la differenza di imposta dovuta

 

        b) la sanzione del 2,50 % dell’imposta stessa

 

        c) l’interesse legale calcolato dal giorno successivo alla scadenza del 

           pagamento al giorno di effettivo pagamento.  

 

   Violazione regolarizzata  ENTRO L’ANNO – deve essere versata:

 

        a) l’imposta o la differenza di imposta dovuta

 

        b) la sanzione del 3% dell’imposta stessa

 

        c) l’interesse legale calcolato dal giorno successivo alla scadenza del

           pagamento al giorno di effettivo pagamento.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO

 

   Si utilizza il normale bollettino ICI (torna a MODALITA’ DI PAGAMENTO):

 

-      BARRARE IL QUADRATINO “RAVVEDIMENTO

 

-      INSERIRE L’IMPOSTA PURA nelle caselle dedicate alle distinte voci (aree fabbricabili,  abitazione principale, ecc.)

 

-      MAGGIORARE IL TOTALE DA VERSARE delle SANZIONI ed INTERESSI.

 

-      INVIARE COPIA DEL RAVVEDIMENTO CON ALLEGATA COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO.

 

      

       

 Modelli per dichiarazioni/comunìcazioni

      

 

1.    MODELLO COMUNICAZIONE VARIAZIONE ICI

2.    MODELLO DICHIARAZIONE PER USO GRATUITO

3.    MODELLO ALTRE DICHIARAZIONI

4.    MODELLO RICHIESTA MAGGIORE DETRAZIONE

 

  

1. MODELLO COMUNICAZIONE VARIAZIONE ICI

Il modello sostituisce, a norma di legge, la dichiarazione ICI secondo la modalità ministeriale, prevista all’art. 10, comma 4,del D.Lgs. n. 504/1992.

Da utilizzarsi per comunicare ogni variazione relativa all’immobile quali ad esempio:

 

      -   Variazioni derivanti da vendita/acquisto

      -   variazioni derivanti da mutate percentuali di possesso

      -   Variazioni  che comportino comunque un versamento diverso .

         

   La comunicazione deve essere presentata entro novanta (90) giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, anche a mezzo posta, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificata la modificazione.

 

LA FIRMA IN CALCE E’ ESENTE DA AUTENTICA

 

Il modello è scaricabile nella sezione Modulistica dell'ufficio

 

 

 

 2. MODELLO DICHIARAZIONE PER USO GRATUITO

   Si tratta di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da sottoscrivere di fronte all’addetto a riceverla, o allegando alla stessa, copia di valido documento di identità: in tal caso la dichiarazione può essere recapitata da terzi o a mezzo posta.

 

 Il modello è scaricabile nella sezione Modulistica dell'ufficio

 

  3.  MODELLO ALTRE DICHIARAZIONI

   Modello da utilizzarsi per dichiarare gli altri presupposti previsti per l’equiparazione del fabbricato alla abitazione principale. Per le modalità di sottoscrizione e di consegna, si veda il modello dichiarazione uso gratuito.

 

 

  4.  MODELLO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Modello da utilizzarsi per dichiarare di aver provveduto al ravvedimento operoso al quale deve essere allegata copia della ricevuta di versamento e del documento di identità.

 

 

 Risposte a domande frequenti

   

 

1 - CHI DEVE VERSARE L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)?

    I contribuenti (soggetti passivi) interessati al versamento dell’ICI sono:

 

Ø  il proprietario dell’immobile (fabbricati, aree fabbricabili siti nel  territorio dello Stato) Nel Comune di Calci, sono esenti dall’ICI i   terreni agricoli e le abitazioni principali escluse quelle appartenenti alle categorie A/1 - A/7 e A/8;

Ø  il titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione sull’immobile  (per cui obbligato al pagamento del tributo non è il proprietario, ma il  titolare del relativo diritto reale di godimento);

Ø  il titolare del diritto reale di enfiteusi e superficie sull’immobile ed  il locatario di immobili oggetto di locazione finanziaria;

Ø  nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il  concessionario.

 

 

2 – QUAL’È LA DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI ICI ( solo per i fabbricati appartenenti alle categorie A/1 - A/7 - A/8 ) ?

    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi  familiari dimorano abitualmente. Solitamente la dimora abituale, coincide con la residenza. Per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.

 

3 - COME SI CALCOLA LA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE ( solo per i fabbricati appartenenti alle categorie A/1 - A/7 - A/8 ) ?

    La detrazione va rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale e spetta, in parti uguali, a  ciascun soggetto che dimori nell’immobile, prescindendo quindi dalle quote  di proprietà o di diritto reale di godimento

 

4 - COME SI CALCOLA L’ICI?

    L’ammontare dell’imposta dovuta sarà quindi determinata applicando alla base Imponibile (valore), calcolata come suddetto, a seconda del tipo di immobile,l’aliquota vigente, per l’anno di competenza, nel Comune dove è  situato l’immobile.

 

5 - COME SI PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA ICI VERSATA IN ECCESSO?

    E’ sufficiente presentare all’ufficio domanda in carta libera di rimborso ICI delle somme versate e non dovute, entro 5 anni dalla data del pagamento, corredata delle copie delle ricevute di versamento. Sulle somme dovute al contribuente  spettano gli interessi di mora nella misura indicata dalla normativa  vigente.