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Articolo 2 Modalit del conferimento della concessione La concessione del servizio affidata mediante gara ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i soggetti iscritti nellalbo di cui al successivo articolo 3, aventi i relativi requisiti pure ivi previsti. La gestione del servizio affidata in concessione a canone fisso con i criteri di cui agli artt. 25,26,27 e 28 del D.Lgs. citato e successive modificazioni. Lammontare del canone al Comune pu essere riveduto nel caso di variazioni di tariffe o di variazioni recessive dei mezzi pubblicitari non imputabili alla volont delle parti. Il concessionario subentra al Comune ed al concessionario cessante in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi previste quelle per il personale necessario al perfetto svolgimento della concessione di cui al precedente articolo 1. Articolo 3 Requisiti per poter partecipare alla gara Il partecipante alla gara deve risultare iscritto, alla data di svolgimento della gara stessa, allAlbo dei soggetti abilitati quali gestori della attivit di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, previsto dallarticolo 53, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tenuto presso il Ministero dellEconomia e delle Finanze Dipartimento delle Politiche Fiscali Ufficio del federalismo Fiscale, e con i requisiti finanziari di cui allarticolo 6, comma 1, del decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289; requisiti successivamente modificati con decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze 13 luglio 2004 pubblicato sulla G.U. n. 237 dell8 ottobre 2004 Articolo 4 Osservanza di leggi e regolamenti Il concessionario obbligato ad osservare, oltre le norme contenute nel presente Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia della pubblicit e delle affissioni, regolata dal D. Lgs. n. 507/1993, nonch le norme contenute nei Regolamenti comunali. Articolo 5 Durata della concessione La durata della concessione stabilita in anni cinque (5), con inizio dal 1gennaio 2006 e termine al 31 dicembre 2010 La concessione potr essere rinnovata per ulteriori tre anni, purch le condizioni contrattuali proposte siano pi favorevoli per il Comune e fatte salve eventuali norme ostative a detta facolt. A tal fine, il concessionario dovr presentare apposita richiesta almeno sei (6) mesi prima della prevista scadenza della concessione, indicando le condizioni per il rinnovo. La concessione si intender risolta di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate disposizioni legislative portanti labolizione della concessione stessa. Qualora, invece, fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo sulla misura degli adeguamenti, la determinazione di questi sar demandata alla Commissione Arbitrale di cui al successivo articolo 25. Articolo 6 Corrispettivo per la gestione del servizio Il corrispettivo del servizio sar determinato dalla differenza risultante tra lincasso lordo ed il canone versato al Comune. Il servizio viene compensato a canone annuo fisso netto, il cui ammontare risulter dall espletamento della gara. Il canone fisso annuo a base d asta ammonta ad . 12.000,00. Qualora la concessione decorra da data successiva al 1 gennaio, il Comune riconoscer al Concessionario, ai fini del computo del canone dovuto, i ratei dimposta e i diritti riscossi dal 1 gennaio in poi. Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla gestione, ivi comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti lespletamento del servizio di accertamento e di riscossione ritenendosi compensato per questultimo titolo dalla devoluzione di cui allart. 22 comma 9 del D.L. n. 507/93 e senza alcuna esclusione. Articolo 7 Versamento del canone Il concessionario dovr versare alla Tesoreria comunale il canone di cui al precedente articolo 6- in quattro rate trimestrali posticipate, aventi scadenza il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre. Il Comune provveder ad emettere, nei termini previsti, le corrispondenti reversali dincasso. I versamenti potranno essere effettuati anche a mezzo di conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune; in tale caso, la data del versamento fa fede agli effetti dellosservanza dei termini anzidetti. Per il ritardato versamento sono dovuti gli interessi al tasso legale, aumentato di un punto percentuale, sulle somme non versate o tardivamente versate e che il Comune potr recuperare con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/04/1910, n. 639. Articolo 8 Cauzione Il concessionario, a garanzia del versamento del canone convenuto, nonch degli obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, tenuto a prestare una cauzione, costituita in base alle norme della legge 10 giugno 1982, n. 348, e il cui ammontare deve essere pari al 10% dellimporto del canone annuo fisso convenuto. La cauzione dovr essere presentata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa della durata di anni 3. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune potr procedere allesecuzione sulla cauzione con le modalit previste dal R.D. 14/04/1910, n. 639. In tale caso, il concessionario sar obbligato a reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune. La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione. Alla scadenza della concessione, la cauzione verr svincolata nei modi di legge entro 90 giorni dalla data di scadenza del contratto e, comunque, dopo che lAmministrazione avr accertato che il concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi. Articolo 9 Decorrenza del vincolo Il concessionario rester vincolato nei confronti del Comune allatto dellaggiudicazione; il Comune rimarr vincolato dopo la firma del regolare contratto di concessione. In ogni caso fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Articolo 10 Tariffe Il concessionario tenuto allapplicazione delle tariffe deliberate dal Comune e, comunque, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche. Le tariffe in vigore al momento dellaggiudicazione dellappalto sono quelle confermate, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 535 del 15.02.1999. Qualora durante il corso della concessione si verifichino, a seguito di provvedimenti legislativi o di deliberazioni comunali, variazioni delle vigenti tariffe, il canone annuo fisso in corso dovr essere ragguagliato, in aumento o in diminuzione a far tempo dal mese successivo a quello in cui sono avvenute le variazioni di tariffa, sempre che tali variazioni superino di almeno il 10% quelle deliberate. In caso di controversia tra le parti, ladeguamento del nuovo canone rimesso alla Commissione Arbitrale di cui al successivo art. 25. Articolo 11 Gestione del servizio La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della imposta sulla pubblicit unica ed inscindibile, ed affidata in esclusiva alla Ditta concessionaria. Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.Questa subentra al Comune o al precedente concessionario in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio e non responsabile per atti posti in essere a seguito di espressa disposizione dell Autorit comunale non conformi alle leggi ed alle disposizioni delle autorit competenti, eventualmente riconosciuti anche successivamente La gestione del servizio deve essere assolta con losservanza delle disposizioni del presente capitolato doneri, delle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 e nei Regolamenti comunali e delle tariffe deliberate, nonch di tutte le successive modificazioni, integrazioni e variazioni che eventualmente venissero adottate. Per la riscossione dellimposta il concessionario deve recapitare al domicilio dei contribuenti iscritti a ruolo, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine prescritto, lavviso di pagamento con lindicazione dellimporto dovuto e le modalit di versamento. Il concessionario, con manifesto affisso allAlbo Pretorio ed in altri luoghi pubblici del Comune, nel mese di dicembre di ciascun anno deve informare i cittadini sulle modalit di presentazione della dichiarazione di inizio e cessazione della pubblicit, di pagamento dellimposta e sul recapito istituito nel Comune per la gestione del servizio. Il concessionario, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento comunale, non potr esentare alcuno dal tributo e dai diritti dovuti, n accordare riduzioni. Il servizio verr disimpegnato sotto la diretta sorveglianza del settore finanze. LAmministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di gestione; il Concessionario dovr in tal caso tenersi a disposizione degli Organi di controllo presso la Sede Municipale nella quale, a richiesta, dovr produrre la documentazione entro 30 giorni dalla data di richiesta. Il rappresentante del concessionario, che opera sul territorio comunale, dovr tenere costanti contatti con lUfficio comunale competente. Articolo 12 Obblighi del concessionario Il concessionario, con il presente contratto, si obbliga : a) - a nominare, segnalandolo al Comune, il funzionario responsabile, di cui allart. 11 del D.Lgs. n. 507/93, cui sono attribuiti i poteri e le funzioni per lesercizio di ogni attivit organizzativa e gestionale del pubblico servizio; b) - a ricevere gli eventuali reclami dei contribuenti o utenti del pubblico servizio e che dovranno essere immediatamente trasmessi per conoscenza al Comune, unitamente allillustrazione delle difese e delle spiegazioni addotte, fermi restando i suoi obblighi in sede contenziosa; Fermo restando la procedura contenziosa prevista dalla normativa, i reclami degli utenti relativi alle affissioni non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo commissionato. Lettere, contestazioni e richieste di chiarimenti da parte dei contribuenti dovranno essere evase direttamente dal Concessionario senza impegnare gli Uffici comunali. In caso di ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nonch in tutti i successivi gradi di giudizio il Concessionario si far interamente carico degli oneri delle relative costituzioni, memorie difensive, istanze di pubblica udienza, appelli e quantaltro necessario al fine di consentire la prosecuzione della procedura di riscossione, salvo i casi nei quali si ravvisi lopportunit di procedere in autotutela al ritiro dellatto impugnato. Il Comune si impegna unicamente, nel caso pervengano erroneamente allo stesso ricorsi, avvisi di trattazione e/o altra documentazione da parte della Commissione Tributaria o da terzi, a trasmettere la medesima sollecitamente al Concessionario al fine di consentire pienezza di difesa e non pregiudicare la possibilit di costituzione in giudizio connessa ai tempi previsti dal D.Lgs. 546 del 31.12.92 c) - a revisionare, a propria cura e spese, tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria; d) - ad assicurare, a mezzo del proprio personale, continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nellambito del territorio comunale, segnalando al Comune le irregolarit rilevate ed i conseguenti provvedimenti assunti; e) - a tenere aggiornata una mappa generale, recante la indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione; f) - a provvedere alla immediata copertura della pubblicit abusiva, in modo che questa sia privata di efficacia pubblicitaria, ed alla rimozione delle affissioni abusive, stendendo apposito verbale ai fini dellapplicazione delle sanzioni regolamentari; g) - a ricevere il pubblico in un locale idoneo, anche presso la sede comunale e per un numero di giorni ed ore sufficiente alle esigenze del territorio; h) - ad effettuare il servizio affissioni negli appositi impianti, tenendo in considerazione limpatto visivo dellambiente, che deve essere mantenuto gradevole; i) - ad assumere gli oneri diretti ed indiretti per il personale dipendente, nel rispetto del C.C.N.L. di categoria; l) - ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, le disposizioni della legge n. 212/2000 e a rispondere, nel rispetto dei tempi e modi di legge e di regolamento, alle istanze dei contribuenti. m) - Il Concessionario terr completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilit verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto. Dal giorno delle consegne e delleffettivo inizio della gestione lappaltatore assumer lintera responsabilit del servizio e subentrer al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal regolamento comunale. Il Concessionario si obbliga a stipulare polizza assicurativa di responsabilit civile con compagnia di primaria importanza al fine di garantire la copertura dei danni a persone o cose che dovessero derivare dagli impianti per le pubbliche affissioni. Articolo 13 Materiale duso e impianti Per le tabelle e plance da adibire al servizio delle pubbliche affissioni, si provveder ai sensi dellart. 18 del D.Lgs. 507/93. Il Comune segnaler, prima dellinizio della gestione, ubicazione, tipo e quantit degli spazi esistenti e daccordo con il concessionario ne verificher la consistenza e lo stato duso redigendo apposito inventario. Il Concessionario assumer in consegna tali spazi con lobbligo di manutenzione e resa dei conti. Nel caso si renda necessaria nel corso della gestione la installazione di nuovi impianti il costo degli stessi sar a carico della concessionaria nei limiti previsti dal succitato art.18 D.Lgs. 507/93, e tenendo in conto il numero degli spazi 70X100 gi esistenti; nel caso si renda necessaria la fornitura di impianti in misura eccedente i limiti dellart.18 predetto, lAmministrazione Comunale concorrer alle spese di fornitura in misura pari al 50% delle stesse; in ogni caso saranno forniti impianti di tipo standard in lamiera zincata 10/10. In ambedue le ipotesi alla concessionaria incombono anche gli oneri di trasporto mentre la posa in opera avverr a cura del Comune con proprio personale di istituto entro 30 giorni dalla data di consegna; gli impianti pagati dal concessionario rimarranno di sua propriet, salvo il diritto di opzione, da parte del Comune, di rilevarli a prezzo di stima alla scadenza dellappalto. La revisione e la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti a completo carico del Concessionario, per tutta la durata del contratto. Articolo 14 Personale Prima dellinizio della gestione, il concessionario dovr segnalare al Comune il nome del personale incaricato per lespletamento del servizio; il personale incaricato dovr essere di gradimento dellAmministrazione, che potr chiederne la sostituzione per gravi e circostanziati motivi; lAmministrazione proporr, in tal caso, soluzioni alternative, prestando la propria collaborazione per la ricerca e la scelta di idoneo incaricato. Gli oneri per il personale dipendente, collaboratori ed incaricati saranno a totale carico della Ditta Concessionaria, intendendosi il personale stesso utilizzato sotto la diretta responsabilit della medesima talch nessun aggravio di spese deriver al Comune. Leventuale subentrante nella gestione dovr prioritariamente valutare la possibilit di riconferma del personale in servizio presso la precedente gestione. Il Comune ha lobbligo di rilasciare a detto personale tessera o documento di riconoscimento, a semplice richiesta del Concessionario; nessuna responsabilit potr essere addebitata a questultimo in caso di inadempienza del Comune. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il concessionario ed il personale dallo stesso assunto; n alcun diritto potr essere fatto valere verso il Comune, se non previsto dalla legge. E vietata lattribuzione del servizio in sub-appalto da parte del concessionario ed nulla la cessione del contratto a terzi. Il concessionario responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto al servizio, e solleva il Comune da ogni responsabilit amministrativa, civile o penale, diretta o indiretta, dipendente dallesercizio della concessione. Articolo 15 Ufficio per affissioni e pubblicit Il concessionario del servizio tenuto ad istituire, a sue spese, nellambito del territorio comunale, un ufficio, anche presso la sede comunale, del quale sar garantita lapertura al pubblico Lufficio deve essere provvisto di recapito telefonico . Nei locali e negli uffici del servizio per la pubblicit e pubbliche affissioni devono essere sempre esposte le tariffe in vigore, approvate dallAmministrazione comunale, in modo da essere facilmente consultabili da parte degli utenti. Per quanto attiene alle commissioni urgenti non commerciali (annunci funebri), con richiesta di affissione entro la giornata, il concessionario si dovr attivare per garantire lespletamento della richiesta medesima. Allesterno dellufficio operativo di cui sopra, dovr essere esposta una targa/insegna recante la scritta Ufficio per la pubblicit e per le pubbliche affissioni della ditta ________, concessionaria del Comune di Calci e lorario di apertura al pubblico. Il concessionario deve eleggere domicilio, a tutti gli effetti del presente contratto e di legge, presso detto ufficio, ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione, fatta presso lufficio, si deve intendere fatta al concessionario medesimo. Articolo 16 Manifesti ed avvisi del concessionario Qualsiasi manifesto od avviso, che il concessionario ritenga di esporre nellinteresse del servizio, deve essere preventivamente approvato dal responsabile del servizio tributi del Comune. Articolo 17 Registri e stampati 1 Il concessionario dovr essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, bollettari, ecc. necessari allespletamento del servizio. 2 Per la gestione contabile dellimposta sulla pubblicit e dei diritti sulle pubbliche affissioni, la ditta concessionaria deve istituire e compilare gli speciali bollettari madre e figlia previsti dalla legge. 3 I documenti previsti nel comma precedente possono essere sostituiti, nel caso di contabilit meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati. 4 Il concessionario tenuto ad attivare apposito conto corrente postale, a questi intestato, per la riscossione dellimposta sulla pubblicit e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 5 I certificati di versamento ed i relativi riepiloghi ed ogni altro documento relativo alla gestione amministrativo-contabile dovranno essere conservati ed esibiti ad ogni richiesta del Comune. 6 Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno tenuti e conservati dal concessionario presso la propria sede centrale o periferica ove esista fermo restando lobbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro trenta (30) giorni la documentazione stessa per i controlli che il Comune intender eseguire a mezzo di propri incaricati o per eventuali richieste di altre Autorit competenti in materia. 7 E consentita la riscossione diretta, mediante bollettari, del diritto relativo ad affissioni di carattere non commerciale. 8 Con cadenza trimestrale, il concessionario tenuto a produrre apposita contabilit analitica, dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo. 9 Per la gestione contabile delle somme riscosse si osservano le disposizioni emanate in relazione allart.35 comma 4) del DLGS n.507/93. 10 Il concessionario deve inoltre tenere un registro delle commissioni ricevute. . Articolo 18 Vigilanza e controlli 1 La ditta concessionaria tenuta: - a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il comune riterr opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente; - ad impiegare registri e bollettari i cui fogli dovranno essere timbrati preventivamente dal Comune; - a timbrare tutti i manifesti con timbri a calendario da cui risulti la data di scadenza dellaffissione; - a tenere aggiornato costantemente lo schedario alfabetico della pubblicit permanente, con le indicazioni relative al numero della bolletta, allubicazione della pubblicit, allimporto e alla scadenza della stessa. 2 La ditta concessionaria dovr trasmettere con cadenza annuale entro 3 mesi dalla scadenza dellimposta sulla pubblicit rendicontazione dettagliata con indicazione dei mezzi pubblicitari assoggettati ed esentati dallimposta e dei relativi soggetti passivi. 3 - LAmministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo dei propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti dufficio. 3 Il servizio sar esercitato sotto il controllo del responsabile del settore economico finanziario, attraverso il servizio tributi, il quale potr disporre verifiche ed ispezioni in ordine alla gestione del concessionario. 4 Il Concessionario dovr tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sar ritenuto opportuno anche in relazione allentit ed alla regolarit delle riscossioni. 5 Per detti controlli il concessionario dovr mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta presso gli uffici di cui al precedente articolo 17. Articolo 19 Rettifiche ed accertamenti dufficio Il Concessionario proceder alle rettifiche ed agli accertamenti dufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e nei tempi previsti dallart. 10 del D. L.vo 507/93. Articolo 20 Ricorsi Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. Il Concessionario pu farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio procuratore Speciale. Fermo restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il concessionario tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali. Articolo 21 Servizi gratuiti Il Concessionario si impegna ad esentare dal pagamento dei diritti tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorit previste dallart. 21 del D.Lgs 507/93, che il Comune si riserva di affiggere direttamente senza nulla dovere e pretendere a tale titolo; per i manifesti comunali affissi dal Concessionario che non rientrano nei casi per i quali prevista lesenzione di cui al succitato art. 21 verr comunque applicata la tariffa ridotta del 50% prevista dallart. 20 D.Lgs. 507/93. Le affissioni a titolo gratuito e quelle a tariffa ridotta non possono superare per la stessa unit di tempo di esposizione rispettivamente il 10% ed il 10% ( e cos in totale il 20% ) degli spazi ed impianti adibiti ad affissioni. Articolo 22 Penalit La Giunta comunale, secondo la gravit delle violazioni o mancanze accertate, provvede a determinare ed il Responsabile del servizio comunale tributi ad applicare le penali relative, previa notificazione di queste al concessionario nei termini e modi di legge o regolamento. Articolo 23 Decadenza della concessione La decadenza del concessionario pu essere pronunciata: - per cancellazione dallAlbo dei concessionari. - per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze . - per mancata prestazione o per mancato o insufficiente adeguamento della cauzione di cui allarticolo 8; - per continuate irregolarit o reiterati abusi commessi nella gestione del servizio, malgrado richiami precedenti; - per accertata falsa attestazione resa in ordine alla dichiarazione di cui allarticolo 3- precedente o per inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dellattivit di commercializzazione della pubblicit; - per avere conferito il servizio in sub-appalto a terzi; - per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilit. Il concessionario decaduto cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed privato di ogni potere in ordine alle procedure tributarie In tale caso, il Responsabile comunale del servizio invita i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto, e procede alla acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso, in assenza di tale adempimento il Comune non provveder alla restituzione della cauzione prestata e si avvarr su di essa per il risarcimento di eventuali danni, da esso patiti per comportamento colposo del concessionario. Articolo 24 Atti successivi alla scadenza della concessione Il concessionario, alla scadenza della concessione, dovr consegnare al Comune o al concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto. Di tale recupero beneficer il Comune o il concessionario subentrante. Il concessionario dovr inoltre consegnare al Comune tutti gli atti e documenti utilizzati per lo svolgimento del servizio e dovr riconsegnare al Comune tutti gli impianti pubblicitari in perfetto stato duso; in caso contrario, il Comune potr rivalersi sulla cauzione prestata. La riconsegna degli impianti predetti dovr avvenire con sottoscrizione di apposito verbale e previo sopralluogo di personale del Comune. Articolo 25 Arbitrato Ai sensi dellarticolo 6, comma 2, della legge n. 205/2000, ogni controversia sorgente dalla gestione e dallesecuzione del servizio, inerente patti e condizioni di cui al presente capitolato, concernenti diritti soggettivi, devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, sar decisa da un collegio arbitrale, formato da tre arbitri. Ciascuna parte nominer un arbitro; il terzo, che presieder il collegio, sar nominato dalle parti di comune accordo (oppure dai due arbitri); in caso di mancato accordo, ciascuna parte potr chiedere la nomina del presidente del collegio con ricorso al Presidente del Tribunale di Pisa. Larbitrato dovr essere deciso secondo le norme di diritto e previa lassunzione di tutti i mezzi di prova che larbitro o il collegio arbitrale riterr necessari per la decisione. In ogni caso dovr essere posto in essere il contraddittorio tra le parti e, in particolare, dovr essere assicurata la possibilit di produrre documenti e presentare memorie e repliche alle deduzioni avversarie. Il lodo deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla convocazione delle parti a cura del Presidente del collegio. Articolo 26 Garanzia e riservatezza dei dati ex L. 196/2003 E fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nellespletamento dellincarico, applicando la disciplina in materia prevista dal T.U. Legge 196/2003. Il Concessionario del servizio assume lincarico di responsabile del trattamento dei dati. Articolo 27 Prestazioni aggiuntive Qualora nel corso della concessione il Comune ritenga di chiedere alla ditta concessionaria prestazioni aggiuntive, non previste nel presente Capitolato, tali prestazioni ed i relativi compensi dovranno essere concordati con separato atto. Articolo 28 Spese di contratto Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto dappalto disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del concessionario. Articolo 29 Norme generali Nessuna clausola contrattuale potr essere stabilita in contrasto con il presente capitolato, senza previa modifica posta in essere dalla Giunta Comunale e previa comunicazione scritta e accordo con il concessionario. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D.Lgs. n. 507/1993, del D.Lgs. n. 267/2000 e dei regolamenti comunali.     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